LEGGE 25 febbraio 2016, n. 21 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Coming into Force27 Febbraio 2016
Published date26 Febbraio 2016
Enactment Date25 Febbraio 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2016/02/26/16G00029/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.47 del 26-02-2016
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 25 febbraio 2016 MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE

IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2015, N. 210

All'articolo 1:

dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

3-bis. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la parola: "2014" e' sostituita dalla seguente: "2016"

;

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

4-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018, e' prorogato al 30 aprile 2016

;

dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

7-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e' prorogato al 25 aprile 2016 per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province.

7-ter. Le proposte di cui al comma 7-bis con la relativa documentazione sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare, istituita dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

7-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7-quinquies. All'attuazione dei commi da 7-bis a 7-quater il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente

;

al comma 8, dopo le parole: «All'articolo 2223, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al»;

il comma 9 e' sostituito dai seguenti:

9. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".

9-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016" e le parole: "per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2015".

9-ter. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 79, lettera b), le parole: "entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni";

b) al comma 82, le parole: "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b)".

9-quater. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato, da ultimo, dal comma 9 del presente articolo, dopo le parole: "i contratti di lavoro a tempo determinato" sono inserite le seguenti: "nonche' i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,"

;

dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

10-bis. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gia' aggiornate per il triennio 2014/2017, e' prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia.

10-ter. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 107 e' inserito il seguente:

"107-bis. Il termine ultimo di validita' ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 e' prorogato al 31 dicembre 2017".

10-quater. Al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di prorogare per il triennio 2016-2018 le attivita' tecnico-amministrative volte a ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate dell'Umbria, la regione Umbria e i relativi comuni coinvolti sono autorizzati a stipulare, con risorse proprie e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per un periodo massimo di tre anni, contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti di quanto strettamente necessario al completamento delle predette attivita' di ricostruzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali e finanziarie, nonche' dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".

10-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2016, per un importo massimo di 214.000 euro, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

10-sexies. Ai fini della procedura di chiamata di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 16, comma 2 e comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' prorogato al 31 dicembre 2016.

10-septies. All'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "non rinnovabili" sono sostituite dalle seguenti: "rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016".

10-octies. Le universita' sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012 o 2013. Ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

.

All'articolo 2:

al comma 2, le parole: «All'articolo 13 dell'Allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 13 delle norme di attuazione di cui all'allegato 2»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, e' prorogato al 31 dicembre 2018. Per l'effetto, il termine indicato dal citato articolo 10, comma 13, del decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della proroga indicata al periodo precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2-ter. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "tre" e' sostituita dalla seguente: "quattro"

.

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

Art. 2-bis. (Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria). - 1. E' prorogato fino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 161-quater, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

2. E' prorogato fino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 16-novies, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 2-ter. (Ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici dei giudici di pace). - 1. All'articolo 2, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: "Entro il 28...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT