LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0244)

Coming into Force19 Dicembre 2012
Published date18 Dicembre 2012
Enactment Date17 Dicembre 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/12/18/012G0244/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 208
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la societa' Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale, non convertite in legge.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 dicembre 2012 NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Passera, Ministro per lo sviluppo

economico Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179

All'articolo 1:

al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione con le autonomie regionali, promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce le politiche di incentivo alla domanda dei servizi digitali e favorisce, tramite azioni concrete, l'alfabetizzazione e lo sviluppo delle competenze digitali con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, nonche' la ricerca e l'innovazione tecnologica quali fattori essenziali di progresso e opportunita' di arricchimento economico, culturale e civile» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel quadro delle indicazioni sancite a livello europeo, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. Nella relazione e' fornita, altresi', dettagliata illustrazione dell'impiego di ogni finanziamento, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. In prima attuazione la relazione ha come finalita' la descrizione del progetto complessivo di attuazione dell'Agenda digitale italiana, delle linee strategiche di azione e l'identificazione degli obiettivi da raggiungere»;

al comma 2, lettera b), capoverso 3, al primo periodo, dopo le parole: «innovazione tecnologica,» sono inserite le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» e, al secondo periodo, le parole: «e gestione» sono sostituite dalle seguenti: «gestione e supporto all'utilizzo» e, dopo le parole: «sono stabilite» sono inserite le seguenti: «entro sei mesi»;

al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse gia' previste dallo stesso comma 3, e' autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.

3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-bis, si mantiene il rilascio della carta di identita' elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di non interromperne l'emissione e la relativa continuita' di esercizio"

;

al comma 4, le parole: «22 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «12 milioni».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso «Art. 62», comma 1, le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «quinto comma» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Tale base di dati e' sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformita' alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali»;

al comma 1, capoverso «Art. 62», il comma 3 e' sostituito dal seguente:

3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilita' dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' la disponibilita' dei dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilita' con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalita' telematica. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR

;

al comma 1, capoverso «Art. 62», comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identita' della popolazione residente»;

al comma 1, capoverso «Art. 62», comma 6, alinea, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa» sono inserite le seguenti: «con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche'»;

al comma 1, capoverso «Art. 62», comma 6, lettera b), dopo la parola: «decreto» sono aggiunte le seguenti: «, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessita' di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «, utilizzando il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010» sono soppresse e, al secondo periodo, dopo le parole: «e il Ministro della salute» sono inserite le seguenti: «e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:

Art. 2-bis. - (Regole tecniche per le basi di dati). - 1. L'Agenzia per l'Italia digitale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone le regole tecniche per l'identificazione delle basi di dati critiche tra quelle di interesse nazionale specificate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e per definirne le modalita' di aggiornamento in modo che, secondo gli standard internazionali di riferimento, sia garantita la qualita' dei dati presenti

.

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «sentiti l'ISTAT e la Conferenza unificata di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata»;

al comma 2, le parole: «dell'Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANSC)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU)», la parola: «ANSC», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «ANNCSU» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per la realizzazione dell'ANNCSU l'ISTAT puo' stipulare apposite convenzioni con concessionari di servizi pubblici dotati di un archivio elettronico con dati toponomastici puntuali sino a livello di numero civico su tutto il territorio nazionale, standardizzati, georeferenziati a livello di singolo numero civico e mantenuti sistematicamente aggiornati. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente»;

al comma 3, la parola: «continuo» e' sostituita dalla seguente: «permanente»;

al comma 4, le parole: «sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali» sono sostituite dalle seguenti: «previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»;

al comma 6, capoverso «Art. 12», e' inserita la seguente rubrica: «(Commissione per la garanzia della qualita' dell'informazione statistica)»;

al comma 6, capoverso «Art. 12», comma 1, lettere c) e d), le parole: «del decreto legislativo n. 322 del 1989» sono soppresse;

al comma 6, capoverso «Art. 12», comma 2, le parole: «di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 322 del 1989» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166»;

al comma 6, capoverso «Art. 12», comma 5, le parole: «all'articolo 17» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2»;

nella rubrica, la parola: «continuo» e' sostituita dalla seguente: «permanente» e le parole: «delle strade e dei numeri civici» dalle seguenti: «dei numeri civici delle strade urbane».

All'articolo 4, comma 1:

al capoverso «Art. 3-bis», comma 1, dopo le parole: «posta elettronica certificata,» sono inserite le seguenti: «rilasciato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2»;

al capoverso «Art. 3-bis», comma 4, e'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT