LEGGE 6 agosto 2015, n. 125 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Coming into Force15 Agosto 2015
Enactment Date06 Agosto 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/08/14/15G00135/ORIGINAL
Published date14 Agosto 2015
Official Gazette PublicationGU n.188 del 14-08-2015 - Suppl. Ordinario n. 49
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Il decreto-legge 1º luglio 2015, n. 85, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 85 del 2015.

  3. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 92 del 2015.

  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 6 agosto 2015 MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri

Padoan, Ministro dell'economia e

delle finanze

Alfano, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78

All'articolo 1:

al comma 7, secondo periodo, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle province e alle citta' metropolitane e' altresi' consentito, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2015, di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalita' e condizioni, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2014»;

al comma 8, l'ultimo capoverso e' sostituito dal seguente: «Gli enti interessati comunicano al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il termine perentorio del 10 settembre, secondo le modalita' definite dal predetto Dipartimento, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese di cui al periodo precedente»;

dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:

10-bis. Dopo il comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' inserito il seguente: "122-bis. Per l'anno 2015, per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, l'obiettivo del patto di stabilita' interno di ciascuno dei predetti comuni e' ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del comma 122 e nei limiti degli stessi, di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli spazi finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5 milioni di euro, la riduzione dell'obiettivo di ciascun ente e' proporzionalmente rideterminata. Nel 2015 sono corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del comma 122, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilita' interno degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera prioritariamente con riferimento ai comuni"

.

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

Art. 1-bis (Saldo di competenza delle regioni per l'anno 2015). - 1. Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici, per le sole regioni che nell'anno 2014 abbiano registrato indicatori annuali di tempestivita' dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del presente decreto, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, non rilevano, nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto capitale.

Art. 1-ter (Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015 delle province e delle citta' metropolitane). - 1. Per il solo esercizio 2015, le province e le citta' metropolitane predispongono il bilancio di previsione per la sola annualita' 2015.

2. Per il solo esercizio 2015, le province e le citta' metropolitane, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato.

3. Le province e le citta' metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le province e le citta' metropolitane applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015.

Art. 1-quater (Spese per investimenti delle regioni). - 1. Per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura e' costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all'esercizio 2015. In sede di riaccertamento ordinario, nel rispetto del principio applicato della contabilita' finanziaria di cui al paragrafo 9.1 dell'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'ambito della verifica dell'esigibilita' degli impegni 2015, si provvede alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili degli impegni la cui copertura e' costituita da debiti autorizzati e non contratti esigibili negli esercizi successivi, alla costituzione del fondo pluriennale vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione del fondo pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2016.

Art. 1-quinquies (Disposizioni in materia di assetto proprietario del Parco di Monza). - 1. Al fine di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra piu' amministrazioni pubbliche, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra enti pubblici e' operata in regime di esenzione fiscale

.

All'articolo 2, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

5-bis. Gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del medesimo articolo 243-bis, possono procedere entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015

.

All'articolo 3, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disponibilita' residue di cui all'accantonamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1º dicembre 2014, «Fondo di solidarieta' comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2015, che risultino non utilizzate per le finalita' di cui alla norma citata, sono riassegnate per euro 29.286.158 ai comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, effettuato nel 2015, con particolare riferimento ai comuni con popolazione non superiore a 60.000 abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse, come definite al comma 4 del presente articolo, superiore all'1,3 per cento, in modo comunque coerente con l'andamento della riduzione determinata per effetto dell'applicazione del citato comma 380-quater. Il riparto di cui al periodo precedente e' disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 settembre 2015, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: «alla data del 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» e dopo la parola: «distacco» sono inserite le seguenti: «o altri istituti comunque denominati»;

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

2-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "E' fatta salva la possibilita' di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unita' soprannumerarie di cui al precedente periodo, di figure...

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