DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78 - Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Coming into Force20 Giugno 2015
Published date19 Giugno 2015
Enactment Date19 Giugno 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/06/19/15G00093/CONSOLIDATED/20201231
Official Gazette PublicationGU n.140 del 19-06-2015 - Suppl. Ordinario n. 32
Capo I Enti locali
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e urgenza di definire gli obiettivi del patto di stabilita' interno degli enti locali per l'anno 2015, come approvati con l'intesa sancita nella Conferenza Stato - Citta' ed autonomie locali del 19 febbraio 2015, in modo da consentire agli stessi di programmare la propria attivita' finanziaria e predisporre in tempi rapidi il bilancio di esercizio 2015;

Ritenuta la necessita' e urgenza di attribuire spazi finanziari, anticipazioni di cassa e minori vincoli ai comuni anche al fine di consentire spese per specifiche finalita', in particolare per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, compresi quelli derivanti da eventi calamitosi;

Ritenuta la necessita' e urgenza di implementare le disposizioni finalizzate al collocamento dei dipendenti delle province, non essenziali all'espletamento delle funzioni ad esse residuate;

Ritenuta la necessita' e urgenza di consentire a citta' metropolitane, province e comuni la rinegoziazione dei mutui, la rimodulazione dei piani pluriennali di riequilibrio;

Ritenuta la necessita' e urgenza di dettare disposizioni volte a incrementare ulteriormente la liquidita' per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili;

Ritenuta, altresi', la necessita' e urgenza di specificare ed assicurare il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali, come sancito nell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 26 febbraio 2015;

Ritenuta la necessita' e urgenza di dettare disposizioni finalizzate a migliorare ulteriormente gli obiettivi di trasparenza e di accelerazione nei processi di ricostruzione dopo il sisma del 6 aprile 2009; di prevedere l'istituzione di Zone Franche Urbane (ZFU) nell'ambito dei territori emiliani colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dall'alluvione del 17 gennaio 2014 in favore delle microimprese; di dettare disposizioni finalizzate ad accelerare la ripresa sociale e imprenditoriale nell'ambito dei territori lombardi colpiti dall'alluvione del 20 e 29 maggio 2012; di prorogare il termine fissato dall'articolo 1, comma, 632 della legge n. 190 del 2014;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di implementare l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, includendovi i dati relativi allo stato civile e alle liste di leva, e di assicurare ai comuni la disponibilita' di un sistema di controllo, gestione ed interscambio dei dati e servizi per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali, nonche' di adottare misure per rafforzare i servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione di politiche attive del lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilita' interno di Comuni, Province e Citta' metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilita' interno

  1. Per ciascuno degli anni 2015-2018 gli obiettivi del patto di stabilita' interno dei comuni sono quelli approvati con intesa sancita nella Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al presente decreto. Ciascuno dei predetti obiettivi e' ridotto di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilita'.

  2. In ciascuno degli anni 2015-2018, con riferimento alle spese relative alle fattispecie che seguono, sono attribuiti ai comuni i seguenti spazi finanziari:

    1. spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazione del presente decreto lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella lettera b): spazi finanziari per 10 milioni di euro;

    2. spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonche' del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto: spazi finanziari per 40 milioni di euro;

    3. spese per l'esercizio della funzione di ente capofila: spazi finanziari per 30 milioni di euro;

    4. spese per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio: spazi finanziari per 20 milioni di euro.

  3. I comuni di cui al comma 1 comunicano, entro il termine perentorio di dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, con riferimento all'anno 2015, ed entro il termine perentorio del 10 maggio, con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018, al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese relative alle fattispecie di cui al comma 2, ferme restando le previsioni di cui ai commi 4 e 5. Nell'anno 2015, ai comuni che richiedono spazi finanziari per spese finanziate con entrate conseguenti ad accordi transattivi stipulati entro il 31 dicembre 2012, connessi alle bonifiche dei siti contaminati dall'amianto, e' riservato un importo pari a 2,5 milioni di euro a valere sugli spazi di cui alla lettera b) del comma 2. Le richieste di spazi finanziari per sostenere le spese connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto sono prioritariamente soddisfatte fino a concorrenza della quota di cui alla lettera b) del comma 2 al netto della riserva di cui al periodo precedente. Nel caso in cui tali richieste superino l'ammontare complessivo di 20 milioni di euro, le quote riguardanti le fattispecie di cui alle lettere a), c) e d) del comma 2 sono ridotte in misura proporzionale al fine di assicurare che agli altri interventi ascrivibili alla lettera b) sia riservato un importo pari a 20 milioni di euro. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili per ciascuna delle fattispecie di cui al comma 2, gli spazi finanziari, fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Nel caso in cui la richiesta complessiva risulti inferiore agli spazi finanziari disponibili in ciascuna fattispecie, la parte residuale e' attribuita ai comuni con le procedure di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.

  4. Per l'anno 2015, la comunicazione da parte dei comuni delle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, di cui al comma 2, lettera b), e' effettuata, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli interventi di edilizia scolastica, secondo modalita' individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione comunica alla Ragioneria generale dello Stato gli spazi finanziari da attribuire a ciascun comune per sostenere spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Gli spazi finanziari sono assegnati, secondo le richieste dei comuni, per le spese da sostenere e sostenute nell'anno 2015 attraverso stanziamenti di bilancio o risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per gli interventi di edilizia scolastica finanziati con delibera CIPE n. 22 del 30 giugno 2014 ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Gli spazi finanziari disponibili sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, nel caso la richiesta complessiva risulti superiore alla disponibilita' di detti spazi finanziari.

  5. Con riferimento all'anno 2015, la richiesta di spazi finanziari di cui alla lettera c), del comma 2, finalizzata a sterilizzare gli effetti negativi delle maggiori spese correnti sostenute dagli enti capofila nel periodo assunto a riferimento per la determinazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno, puo' essere effettuata, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusivamente dagli enti che non hanno beneficiato della riduzione dell'obiettivo in attuazione del comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

  6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente: "6-ter. Per l'anno 2015 la comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani di cui al comma 6-bis avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle istanze trasmesse dagli enti interessati...

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