LEGGE 27 febbraio 2015, n. 11 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Coming into Force01 Marzo 2015
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2015/02/28/15G00031/ORIGINAL
Enactment Date27 Febbraio 2015
Published date28 Febbraio 2015
Official Gazette PublicationGU n.49 del 28-02-2015
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 febbraio 2015 MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei

ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192

All'articolo 1:

al comma 8, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

8-bis. All'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: "Per il quinquennio 2011-2015" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2011 al 2020".

8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano con riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le disposizioni in materia di locazione e manutenzione di immobili delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

;

dopo il comma 10 e' inserito il seguente:

10-bis. All'articolo 4, comma 25, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole: "31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"

;

dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

11-bis. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: "e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non oltre il 31 maggio 2015".

11-ter. All'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: "di sei mesi" fino a: "per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2015"

;

al comma 12, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;

dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

12-bis. All'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle procedure di cui al presente periodo, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica".

12-ter. Al fine di assicurare, con carattere di continuita', il regolare svolgimento delle attivita' afferenti all'allertamento, al monitoraggio e al coordinamento operativo delle strutture regionali che compongono il Servizio nazionale della protezione civile, prestate dal personale in servizio presso i Centri funzionali di cui all'articolo 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e presso le Sale operative regionali di protezione civile, e' prorogata fino al 31 dicembre 2015 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse a carico dei bilanci regionali, ai sensi del medesimo articolo 14 dell'ordinanza n. 3891 del 4 agosto 2010.

12-quater. In considerazione dei tempi necessari per assicurare la piena funzionalita' della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, per l'anno 2015, i termini relativi al procedimento di controllo dei rendiconti dei partiti politici relativi all'esercizio 2013, di cui all'articolo 9, comma 5, della medesima legge n. 96 del 2012, sono prorogati di sessanta giorni. Il termine per la presentazione delle richieste di accesso, per l'anno 2015, ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 gennaio 2015. I partiti politici che, entro tale data, abbiano presentato richiesta di ammissione ai benefici di cui al secondo periodo del presente comma per l'anno 2015 e abbiano attestato di essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 10, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, secondo le modalita' individuate dalla deliberazione 15 gennaio 2014, n. 1, della Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della citata legge n. 96 del 2012, hanno accesso ai benefici medesimi anche qualora non risultino iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 149 del 2013 alla data del 31 gennaio 2015. A tal fine, la Commissione trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il 15 marzo 2015, l'elenco dei partiti che abbiano presentato le richieste e le attestazioni di cui al terzo periodo acquisite ai propri atti. Fino al 31 dicembre 2015, ai partiti politici che si trovano nelle condizioni di cui al terzo periodo del presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 149 del 2013, anche qualora non risultino ancora iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge alla data della percezione dei finanziamenti o dei contributi previsti dal citato comma 3

.

All'articolo 2:

dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

1-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, e' differito al 30 luglio 2015. Entro tale termine, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, le unioni di comuni nonche' le comunita' montane possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella A allegata al citato decreto legislativo n. 156 del 2012, con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio della giustizia nelle relative sedi, ivi compreso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi. Al ripristino puo' procedersi anche previo accorpamento di territori limitrofi compresi nel circondario di un unico tribunale. Entro il 28 febbraio 2016 il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al presente comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui al quarto periodo nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le piante organiche del personale di magistratura onoraria degli uffici del giudice di pace ripristinati e sono altresi' apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace. Il Consiglio superiore della magistratura definisce, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, la procedura di trasferimento dei magistrati onorari destinati agli uffici del giudice di pace ripristinati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 156 del 2012, e successive modificazioni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

.

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

Art. 2-bis. -- (Proroga di interventi in materia di contratti di solidarieta'). -- 1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e' prorogato per l'anno 2015 nel limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarieta' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e' aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate in via prioritaria ai trattamenti dovuti nell'anno 2015 in forza di contratti di solidarieta' stipulati nell'anno 2014. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 2-ter. -- (Proroga della disciplina transitoria per...

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