LEGGE 21 febbraio 2014, n. 13 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore

Coming into Force27 Febbraio 2014
Published date26 Febbraio 2014
Enactment Date21 Febbraio 2014
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2014/02/26/14G00024/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.47 del 26-02-2014
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 febbraio 2014 NAPOLITANO Letta, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Orlando

Allegato
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149

All'articolo 3:

al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nello statuto e' descritto il simbolo che con la denominazione costituisce elemento essenziale di riconoscimento del partito politico. Il simbolo puo' anche essere allegato in forma grafica» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il simbolo del partito e la denominazione, anche nella forma abbreviata, devono essere chiaramente distinguibili da quelli di qualsiasi altro partito politico esistente»;

al comma 2:

all'alinea, le parole da: «nell'osservanza» fino a: «di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea»;

alla lettera a) e' premessa la seguente:

0a) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato

;

alla lettera a), le parole: «il soggetto fornito» sono sostituite dalle seguenti: «l'organo o comunque il soggetto investito»;

alla lettera e), le parole: «e' assicurata» sono sostituite dalle seguenti: «e' promossa» e dopo la parola: «minoranze» sono inserite le seguenti: «, ove presenti,»;

alla lettera f), le parole: «e assicurare» sono soppresse;

dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente:

o-bis) le regole che assicurano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-finanziaria, nonche' il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali

;

al comma 3, le parole: «clausole di» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni per la».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole da: «I partiti politici» fino a: «la inoltrano» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini di cui al comma 1 dell'articolo 3, il legale rappresentante del partito politico e' tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto»;

al comma 2, le parole: «la conformita' dello statuto alle disposizioni di cui» sono sostituite dalle seguenti: «la presenza nello statuto degli elementi indicati»;

il comma 3 e' sostituito dal seguente:

3. Qualora lo statuto non sia ritenuto conforme alle disposizioni di cui all'articolo 3, la Commissione, anche previa audizione di un rappresentante designato dal partito, invita il partito, tramite il legale rappresentante, ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle, in copia autentica, entro un termine non prorogabile che non puo' essere inferiore a trenta giorni ne' superiore a sessanta giorni

;

dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

3-bis. Qualora le modifiche apportate ai sensi del comma 3 non siano ritenute conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3 o il termine di cui al citato comma 3 non sia rispettato, la Commissione nega, con provvedimento motivato, l'iscrizione al registro di cui al comma 2. Contro il provvedimento di diniego e' ammesso ricorso al giudice amministrativo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione in forma amministrativa o dalla notificazione di copia integrale del provvedimento stesso

;

al comma 6, dopo la parola: «decreto,» sono inserite le seguenti: «nonche' quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, ovvero una singola componente interna al Gruppo misto»;

al comma 7, al primo periodo, le parole: «articoli 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 11, 12 e 16» e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' quelli cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire del beneficio di cui all'articolo 16, nonche' dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purche' in tale ultimo caso siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10»;

al comma 8, le parole: «portale internet ufficiale del Parlamento italiano» sono sostituite dalle seguenti: «sito internet ufficiale del Parlamento italiano».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: «e ai bilanci» sono inserite le seguenti: «, compresi i rendiconti»;

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

2. Entro il 15 luglio di ciascun anno, nei siti internet dei partiti politici sono pubblicati gli statuti dei partiti medesimi, dopo il controllo di conformita' di cui all'articolo 4, comma 2, del presente decreto, nonche', dopo il controllo di regolarita' e conformita' di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della societa' di revisione, ove prevista, nonche' il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte...

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