LEGGE 26 aprile 2012, n. 44 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0068)

Coming into Force29 Aprile 2012
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2012/04/28/012G0068/ORIGINAL
Published date28 Aprile 2012
Enactment Date26 Aprile 2012
Official Gazette PublicationGU n.99 del 28-04-2012 - Suppl. Ordinario n. 85
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga

la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 aprile 2012. NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei

Ministri Visto, il Guardasigilli: Severino

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16

All'articolo 1:

al comma 2, lettera b), capoverso 1-quater, primo periodo, le parole: «dell'istanza» sono sostituite dalle seguenti: «della richiesta»;

al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

4-bis. In presenza della segnalazione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, il soggetto pubblico e' comunque tenuto a procedere al pagamento, in favore del beneficiario, delle somme che, fermo quanto disposto dall'articolo 72-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 3, comma 5, lettera b), del presente decreto, e dall'articolo 545 del codice di procedura civile, eccedono l'ammontare del debito per cui si e' verificato l'inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.

4-ter. Il mancato pagamento dell'eccedenza di cui al comma 4-bis costituisce violazione dei doveri d'ufficio.

4-quater. Costituisce altresi' violazione dei doveri d'ufficio il mancato pagamento delle somme dovute al beneficiario ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40

.

All'articolo 2:

al comma 1, alinea, le parole: «altra attivita' amministrative» sono sostituite dalle seguenti: «altre attivita' amministrative»;

al comma 3, capoverso, le parole: «ai sensi del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del secondo comma» e le parole: «se il cessionario e' lo stesso soggetto consolidante» sono soppresse;

dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

3-bis. In caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell'importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l'inefficacia della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nella misura massima stabilita

;

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

4-bis. Al fine di individuare il coerente ambito applicativo della disposizione di cui all'articolo 1, comma 604, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto ivi prevista si intende applicata ai soli collegi universitari gestiti da enti che operano esclusivamente negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338

;

al comma 5, lettera a), le parole: «si determino» sono sostituite dalle seguenti: «si determinano»;

dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

5-bis. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:

"28. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto scaturente dalle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento"

;

al comma 6, dopo le parole: «comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.» e' inserito il seguente periodo: «Per i soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le comunicazioni sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605»;

dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

6-bis. All'articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:

"10-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquistati presso privati o dai soggetti di cui al comma 1, secondo periodo"

;

al comma 7, lettera a), le parole: «dalle seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalla seguente»;

al comma 9, le parole: «e relative» sono sostituite dalle seguenti: «, e delle relative»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

13-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "Nel settore turistico" sono sostituite dalle seguenti: "Nei settori agricolo, turistico".

13-ter. Al primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 6) e' aggiunto il seguente:

"6-bis) per l'attivita' di organizzazione di escursioni, visite della citta', giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo".

13-quater. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "dal comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 2 e 3, lettere a) e b),"

.

All'articolo 3:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e' elevato a 15.000 euro a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario o del committente nonche' apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non e' cittadino italiano ne' cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2.

2. La disposizione di cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o i prestatori che intendono aderire alla disciplina del presente articolo inviino apposita comunicazione preventiva, anche in via telematica, all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella comunicazione dovra' essere indicato il conto che il cedente del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare.

2-bis. I soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comunicano all'Agenzia delle entrate le operazioni di cui al comma 1 di importo unitario non inferiore ad euro 1.000, effettuate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo modalita' e termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate

;

al comma 3, le parole: «1º maggio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «1º luglio 2012» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' di quelle di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo il comma 4-ter sono inseriti i seguenti:

"4-quater. Per i soggetti beneficiari di stipendi...

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