DECRETO 11 dicembre 2009 - Modalita'' per l''applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, del Consiglio e n. 589/2008, della Commissione e del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267. (10A05620)

Titolo I

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE

E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/2007, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) in particolare l'allegato XIV recante le norme di commercializzazione per i prodotti dei settori delle uova e delle carni di pollame;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 589/2008, del 23 giugno 2008 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1234/2007 per quanto attiene le norme di commercializzazione applicabili alle uova;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 598/2008, del 24 giugno 2008, recante modifica del regolamento (CE) della Commissione n. 589/2008;

Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

Visto il regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il decreto legislativo n. 267 del 29 luglio 2003, recante l'attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene degli alimenti;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ed in particolare l'art. 4 che impone il riconoscimento, da parte dell'autorita' sanitaria, degli stabilimenti che manipolano gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il regolamento n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, sull'attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari.

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 137, recante norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche, che recepisce la direttiva 2000/13/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita';

Visto il decreto 16 dicembre 1991, n. 434, relativo all'applicazione della legge 10 aprile 1991, n. 137;

Visto il decreto 13 novembre 2007, recante le modalita' per l'applicazione di disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova;

Considerato che a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) 853/2004 gli stabilimenti che trattano i prodotti di origine animale, per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell'allegato III del suddetto regolamento, possono operare solo se l'autorita' competente li ha riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) 854/2004;

Considerato che ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, ai prodotti di origine animale e ai prodotti derivati destinati al consumo umano, devono essere applicate le norme generali di polizia sanitaria in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione nonche' in quella dell'importazione da Paesi terzi;

Considerato che le uova possono provenire unicamente da Paesi terzi riconosciuti dall'Unione europea per l'importazione di tali prodotti e devono essere accompagnate dal certificato sanitario previsto dalla pertinente normativa comunitaria;

Considerato che a norma dell'art. 8, comma 5 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007), il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova e' svolto dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari (ICQ) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che taluni articoli del decreto 16 dicembre 1991, n. 434, risultano superati dalle disposizioni della nuova normativa comunitaria sulla commercializzazione delle uova e che, pertanto, andrebbero abrogati;

Considerato che il regolamento (CE) della Commissione n. 589/2008 consente ai centri d'imballaggio che operano esclusivamente per l'industria alimentare e non alimentare di avere una dotazione ridotta dell'attrezzatura;

Considerato che, per semplificare le procedure amministrative, appare opportuno affidare alle regioni e province autonome l'autorizzazione e la revoca dei centri d'imballaggio;

Considerato che occorre rivedere la normativa nazionale in funzione delle intervenute modifiche nella regolamentazione comunitaria e, conseguentemente, abrogare il decreto ministeriale 13 novembre 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome nell'adunanza del 29 ottobre 2009, ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Decretano:

Art. 1

  1. In applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione e fatti salvi gli obblighi che derivano dalla legislazione sanitaria, il presente decreto attua le condizioni di commercializzazione delle uova sul territorio italiano, comprese quelle di cui all'art. 11, del predetto regolamento (CE) 589/2008, oggetto di scambi intracomunitari e di importazione da Paesi terzi.

  2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai regolamenti (CE) indicati al comma 1. Sono parte integrante del presente decreto le ulteriori seguenti definizioni:

    1. «mercato pubblico locale»: qualsiasi mercato di prodotti alimentari per la vendita al minuto;

    2. «vendita porta a porta»: la vendita effettuata direttamente dal produttore presso il domicilio del consumatore finale;

    3. «regione di produzione»: area di territorio compresa entro un raggio massimo di 10 km dal luogo di produzione.

  3. Ai fini del presente decreto si intende per:

    Mipaaf

    : il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali - Direzione generale per l'attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di mercato - ATPO III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma;

    Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

    : Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti - Direzione generale della sanita' animale e del farmaco veterinario e Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione;

    ICQRF

    : l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari - via Quintino Sella n. 42 - 00187 Roma;

    Ufficio periferico

    : l'ufficio periferico dell'ICQRF territorialmente competente, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto ministeriale 7 marzo 2008;

    PIF

    : i posti di ispezione frontaliera del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

    UVAC

    : gli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

    ASL

    : azienda sanitaria locale;

    Vincolo sanitario

    : il complesso delle misure disposte degli organi sanitari competenti al fine di impedire che la merce subisca destinazioni o utilizzazioni diverse da quelle imposte dagli stessi.

    Titolo I

    OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

    Art. 2

    Deroghe

  4. Sono esonerate dagli obblighi sulle norme di commercializzazione, ai sensi dell'allegato XIV, sez. A. I. 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore finale:

    1. nel luogo di produzione o b) nell'ambito della «regione di produzione», in un «mercato pubblico locale» o nella «vendita porta a porta», in tali casi, le uova non sono classificate in base alla qualita' e al peso. Le uova di cui al presente comma, vendute in un mercato pubblico locale, devono comunque essere marchiate con il codice del produttore, ai sensi dell'allegato XIV, sez. A. III. 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ad eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole ed a...

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