DECRETO 16 dicembre 1991, n. 434 - Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, commi 4, 5 e 6, della legge 10 aprile 1991, n. 137, recante norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova

Coming into Force05 Febbraio 1992
Published date21 Gennaio 1992
Enactment Date16 Dicembre 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/01/21/092G0019/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.16 del 21-01-1992
Articoli
Art 1.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento n. 1907/90 del Consiglio delle Comunita' economiche europee, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova, che ha sostituito il regolamento CEE n. 2772/75;

Visto il regolamento CEE n. 1274/91 della Commissione, del 15 maggio 1991, che abroga il regolamento CEE n. 95/69 e che concerne l'applicazione del richiamato regolamento CEE n. 1907/90;

Vista la legge 3 maggio 1971, n. 419, contenente norme sulla commercializzazione delle uova;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 137, recante norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. M/2517 del 28 agosto 1991;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 17 ottobre 1991; A D O T T A il seguente regolamento: Art. 1. Modelli delle fascette e dei dispositivi di etichettatura

  1. Le fascette ed i dispositivi di etichettatura degli imballaggi delle uova, previsti da regolamento CEE n. 1907/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 e dal regolamento CEE n. 1274/91 della Commissione, del 15 maggio 1991, devono essere conformi nelle diciture, nelle dimensioni e nei colori ai modelli riportati nell'allegato A del presente regolamento.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

Contrassegno ufficiale

  1. Le fascette ed i dispositivi di etichettatura per grandi imballaggi contenenti uova di categoria A e B devono recare impresso a stampa il contrassegno ufficiale di cui all'allegato A, tabella 1.

  2. Tutte le fascette ed i dispositivi di etichettatura, compresi quelli con la dicitura "Extra", devono essere codificati, a margine ed in piccoli caratteri, con una lettera o combinazione di lettere dell'alfabeto che ne identifica la serie e con un numero progressivo di identificazione delle singole etichette nella rispettiva serie.

Art 3.

Fascette di controllo

  1. Le fascette di controllo degli imballaggi, previste dall'art. 30 del regolamento CEE n. 1274/91, devono essere conformi alle prescrizioni contenute nell'allegato B del presente regolamento.

Art 4.

Predisposizione e stampa delle etichette

  1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento, i centri di imballaggio, autorizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 3 maggio 1971, n. 419, nonche' le imprese che commercializzano uova destinate all'industria, devono provvedere a propria cura e spese alla predisposizione ed alla stampa delle fascette e dei dispositivi di etichettatura.

  2. Le imprese possono utilizzare fascette e dispositivi di etichettatura che siano state stampate, su loro domanda, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Art 5.

Corresponsione quota annuale

  1. I centri di imballaggio delle uova, purche' ottengano la relativa autorizzazione, possono predisporre ed utilizzare le fascette e i dispositivi di etichettatura, che devono essere conformi alla normativa vigente.

  2. Il periodo per il quale i centri di imballaggio devono corrispondere la quota annuale, proporzionata alla loro capacita' lavorativa giornaliera, determinata sulla base del comma 6 dell'art. 1 della legge 10 aprile 1991, n. 137, decorre dal 1› gennaio di ciascun anno successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. In sede di prima applicazione, il pagamento della quota annuale dovuta dai centri di imballaggio e' proporzionato ai residui mesi dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento. Per capacita' lavorativa giornaliera si intende la capacita' oraria di ciascuna macchina selezionatrice, moltiplicata per il coefficiente 6,5.

  3. La corresponsione deve essere effettuata entro il 31 gennaio del periodo annuale di riferimento, mediante versamento presso la tesoreria provinciale a favore del capitolo n. 3584 recante la dicitura "Entrate derivanti dalla corresponsione delle quote annuali previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 137, in materia di commercializzazione delle uova".

  4. La quietanza, in originale o copia autenticata, unitamente al prospetto di cui all'allegato C debitamente compilato, deve essere inviata, entro trenta giorni dal versamento, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale tutela - Divisione X - Via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, nonche' all'ufficio repressione frodi competente per territorio.

  5. Qualora l'attivita' d'imballaggio sia svolta da centri autorizzati nel corso dell'anno, il versamento della quota annuale e l'invio della quietanza devono essere effettuati entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione di copia dell'autorizzazione. In tal caso, la quota annuale e' determinata tenendo conto del numero dei mesi nel corso dei quali sara' svolta l'attivita' d'imballaggio, computando per intero il mese nel corso del quale e' stata ricevuta la copia dell'autorizzazione.

Art 6.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

  1. Qualora non sia corrisposta la quota annuale, entro il termine stabilito dal terzo comma del precedente art. 5, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste diffida il debitore al versamento della somma...

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