LEGGE 10 aprile 1991, n. 137 - Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova

Coming into Force28 Aprile 1991
End of Effective Date09 Luglio 2010
Enactment Date10 Aprile 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/04/27/091G0165/CONSOLIDATED/20100625
Published date27 Aprile 1991
Official Gazette PublicationGU n.98 del 27-04-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui alla legge 3 maggio 1971, n. 419, concernente l'applicazione del regolamento CEE n. 1619/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 e del regolamento CEE n. 95/69 della Commissione del 17 gennaio 1969, relativi alla commercializzazione delle uova nell'interno della Comunita' economica europea, i ruoli organici dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, come rideterminati dalla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 della Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 1991, vengono incrementati di 34 unita' nella quinta qualifica, profilo professionale di operatore amministrativo, e di 4 unita' nella quarta qualifica, profilo professionale di coadiutore.

  2. Nella prima attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a bandire due concorsi, relativi all'incremento degli organici rispettivamente della quinta e della quarta qualifica funzionale di cui al comma 1, riservati ai soggetti in possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi pubblici per le medesime qualifiche, assunti ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1971, n. 419, che alla data del 31 dicembre 1989 abbiano svolto, per almeno otto anni consecutivi, le funzioni di controllo di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 419 del 1971. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di eta'.

  3. I concorsi di cui al comma 2 consistono in un colloquio vertente sulla normativa e sulle regole tecniche per l'effettuazione dei controlli previsti dalla legge 3 maggio 1971, n. 419, con riguardo ai rispettivi profili professionali. I vincitori sono inquadrati con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio.

  4. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale previsto al comma 5, sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 4 e l'articolo 9 della legge 3 maggio 1971, n. 419. Con la stessa decorrenza e' altresi' abrogato il decreto del Ministro...

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