LEGGE 3 maggio 1971, n. 419 - Applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 contenenti norme sulla commercializzazione delle uova

Coming into Force20 Luglio 1971
End of Effective Date09 Luglio 2010
Enactment Date03 Maggio 1971
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/07/05/071U0419/CONSOLIDATED/20100625
Published date05 Luglio 1971
Official Gazette PublicationGU n.167 del 05-07-1971
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova, previste dal regolamento n. 1619/68 adottato dal Consiglio, dei Ministri della Comunita' economica europea il 15 ottobre 1968 e dal relativo regolamento di applicazione n. 95/69 adottato dalla commissione della Comunita' economica europea il 17 gennaio 1969, nonche' delle disposizioni contenute nella presente legge e' esercitato dagli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale si avvale degli organi preposti dalle leggi vigenti agli accertamenti per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari.

Le regioni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, provvedono per la materia, oggetto della presente legge, a coordinare la loro specifica attivita' col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nulla e' innovato per quanto riguarda la osservanza delle vigenti norme sanitarie e le competenze dell'Amministrazione sanitaria.

Gli organi di cui al precedente primo comma esercitano i controlli previsti dai citati regolamenti n. 1619/68 e n. 93/69 anche alla importazione delle uova dai Paesi terzi nella Comunita' europea ed alla esportazione verso i Paesi terzi di uova imballate.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N. 34, COME MODIFICATA DALLA L. 4 GIUGNO 2010, N. 96

Art 2.

Possono svolgere i compiti di classificazione delle uova in categorie di qualita' e di peso, stabiliti dai regolamenti C.E.E. n. 1619/68 e 95/69, le imprese e i produttori singoli ed associati che, in possesso dei prescritti requisiti, vengano autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a funzionare quali centri d'imballaggio.

I titolari di imprese avicole, singoli o associati, che dedichino direttamente ed abitualmente, in modo prevalente, la loro attivita' o quella dei propri familiari all'allevamento delle specie avicole, sono considerati imprenditori agricoli.

L'autorizzazione e' rilasciata su domanda degli interessati, da presentarsi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, sentito il parere dei competenti organi regionali, vi provvede con proprio decreto, previo accertamento della sussistenza dei necessari requisiti. Tale accertamento e' demandato ad una commissione provinciale composta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, che li presiede, dal veterinario provinciale, da tre rappresentanti delle categorie interessate, rispettivamente da due dei diretti produttori e da uno dei commercianti, segnalati dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e da un rappresentante designato dall'amministrazione provinciale. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dello ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ai componenti ed al segretario della commissione provinciale sara' corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e agli aventi diritto l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

Le spese di funzionamento della commissione saranno imputate ai normali stanziamenti iscritti nel capitolo 1184 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1971 e corrispondente capitolo relativo agli anni successivi.

L'autorizzazione e' revocata qualora la commissione predetta accerti in qualsiasi momento che non sussistono i requisiti per la completa funzionalita' dei centri d'imballaggio.

Le imprese ed i produttori autorizzati a funzionare quali centri d'imballaggio sono iscritti in un elenco tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale ne trasmette copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed a quello della sanita'.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi precedenti e' soggetto al pagamento per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa, da corrispondere in modo ordinario, di lire 30.000 per i centri di potenzialita' lavorativa giornaliera inferiore a 10.000 uova, di lire 250.000 per i centri di potenzialita' lavorativa giornaliera da 10.000 a 50.000 uova e di lire 500.000 per i centri d'imballaggio di potenzialita' lavorativa superiore.

Per tutti i centri gestiti da imprenditori agricoli, singoli o associati in cooperative, le tasse di concessione governativa sono ridotte alla meta'.

La potenzialita' lavorativa, giornaliera dei centri d'imballaggio deve risultare dai provvedimenti di autorizzazione.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N. 34, COME MODIFICATA DALLA L. 4 GIUGNO 2010, N. 96

Art 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede ad organizzare corsi di istruzione professionale per la qualificazione del personale addetto ai servizi di controllo ed ai centri d'imballaggio.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N. 34, COME MODIFICATA DALLA L. 4 GIUGNO 2010, N. 96

Art 4.

Le fascette e i dispositivi di etichettatura, previsti dall'articolo 17 del regolamento C.E.E. n. 1619/68 e dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento C.E.E. n. 95/69, sono predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e vengono forniti con l'indicazione del numero progressivo ai centri d'imballaggio, che versano il corrispettivo fissato nelle norme di cui al successivo articolo 9. I proventi vengono destinati al finanziamento dei controlli specifici per l'applicazione della presente legge.

Per l'espletamento dei controlli di cui al comma precedente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' avvalersi anche di personale estraneo alla sua amministrazione.

I centri d'imballaggio provvedono alla raccolta delle uova presso i produttori direttamente o avvalendosi di raccoglitori in possesso del certificato previsto dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e autorizzati dal capo dell'ispettorato provinciale della agricoltura su proposta dei centri d'imballaggio per conto dei quali operano.

Art 4.

Le fascette e i...

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