DELIBERAZIONE 20 gennaio 2012 - Fondo per lo sviluppo e la coesione. Imputazione delle riduzioni di spesa disposte per legge. Revisione della pregressa programmazione e assegnazione di risorse, ai sensi dell''articolo 33, commi 2 e 3, della legge n. 183/2011. (Deliberazione n. 6/2012). (12A04227)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attivita' produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si da' unita' programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 11 della legge 1° gennaio 2003 n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato art. 61;

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Visto in particolare l'art. 6-quinquies della predetta legge n. 133/2008, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e' riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitivita' e della coesione del Paese (c.d. Fondo infrastrutture) e prevede la concentrazione, da parte delle Regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale, delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il Quadro Strategico Nazionale (QSN);

Visto in particolare l'art. 18 della citata legge n. 2/2009, come modificato dall'art. 7-quinquies, commi 10 e 11, della legge 9 aprile 2009, n. 33 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, che prevede l'assegnazione, da parte del CIPE, di una quota delle risorse nazionali disponibili del FAS a favore del Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, del Fondo infrastrutture di cui al richiamato art. 6-quinquies della legge n. 133/2008 e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 16 della predetta legge n. 42/2009 che, in relazione agli interventi di cui all'art. 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta' sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

Visto l'art. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede che il CIPE possa assegnare risorse, fino a un massimo di 800 milioni di euro a valere sul FAS, per la realizzazione di un programma di interventi infrastrutturali nelle aree sottoutilizzate necessari per facilitare l'adeguamento delle reti di comunicazione elettronica pubbliche e private all'evoluzione tecnologica e alla fornitura dei servizi avanzati di informazione e di comunicazione del Paese (c.d. Banda larga), importo da ultimo quantificato dal CIPE in 370 milioni di euro con la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (G.U n. 80/2011);

Visto l'art. 4, commi 4-quater e 4-quinquies, della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito dalla legge 3 ottobre 2009, n. 141, che prevede che il CIPE, con proprie deliberazioni, determini le quote annuali del contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro assegnato alla Societa' «Stretto di Messina S.p.A.» a valere sulle risorse del citato Fondo infrastrutture, compatibilmente con in vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni gia' disposte;

Visto il successivo art. 4-septies della predetta legge n. 102/2009, che destina all'Istituto sviluppo agroalimentare S.p.A. (ISA) l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010, per i compiti di istituto in favore della filiera agroalimentare e ne pone la copertura a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, prevedendo l'adozione di una delibera del CIPE compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) che all'art. 2, comma 55, dispone che per le necessita' del settore agricolo, il CIPE individui i programmi da sostenere e destini un importo di 100 milioni di euro a valere sulle disponibilita' del Fondo infrastrutture;

Visto il comma 219 del citato art. 2, il quale, per far fronte alla grave e urgente emergenza dovuta al sovrappopolamento delle carceri, dispone lo stanziamento di complessivi 500 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' del richiamato Fondo infrastrutture, destinato all'attuazione, anche per stralci, del programma degli interventi necessari per conseguire la realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e garantire una migliore condizione di vita dei detenuti, ai sensi dell'art. 44-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante disposizioni in materia di contabilita' e finanza pubblica;

Visto l'art. 2 della legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che tra l'altro dispone, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tra le quali e' compresa la Missione di spesa «Sviluppo e riequilibrio territoriale», alla quale afferisce il FAS;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, della citata legge n. 122/2010, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo...

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