LEGGE 3 ottobre 2009, n. 141 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009. (09G0150)

Coming into Force04 Ottobre 2009
Published date03 Ottobre 2009
Enactment Date03 Ottobre 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/10/03/009G0150/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.230 del 03-10-2009
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 3 ottobre 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 103

All'articolo 1, al comma 1:

nell'alinea, le parole da: «recante» fino a: «Camere» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»;

la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

b) all'articolo 13-bis:

1) al comma 3, dopo la parola: "giudiziaria", sono inserite le seguenti: "civile, amministrativa ovvero tributaria" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ne' comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo";

2) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo quanto sopra previsto, e per l'efficacia di quanto sopra, l'effettivo pagamento dell'imposta comporta, in materia di esclusione della punibilita' penale, limitatamente al rimpatrio ed alla regolarizzazione di cui al presente articolo, l'applicazione della disposizione di cui al gia' vigente articolo 8, comma 6, lettera c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni; resta ferma l'abrogazione dell'articolo 2623 del codice civile disposta dall'articolo 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262";

3) al comma 6, le parole: "15 aprile...

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