DECRETO 7 Novembre 2007 - Variazione di alcuni codici prodotto e radiazione di alcune marche di tabacco lavorato nella tariffa di vendita al pubblico.

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 29 marzo 2007 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Vista la richiesta presentata dalla Societa' British American Tobacco Italia Spa volta ad ottenere la confluenza di alcuni prodotti di identico prezzo presenti nella tariffa in altri gia' iscritti nella tariffa stessa, nonche' la possibilita' di smaltire le scorte del prodotto sostituito sia presso la rete distributiva che di vendita;

Atteso che l'amministrazione deve procedere, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 825/1965, alle variazioni della tariffa di vendita in conformita' a quanto richiesto dai produttori;

Ritenuto necessario, ai fini della fede pubblica, che la predetta operazione di confluenza sia attestata con autodichiarazione specifica del produttore che, sotto la propria responsabilita', assicuri la totale identita' tra i prodotti;

Vista l'attestazione pervenuta dalla predetta societa' di assoluta identita' dei prodotti da sostituire con quelli nei quali il produttore ha chiesto la confluenza sotto il profilo dei contenuti di catrame, nicotina e monossido di carbonio; della miscela di tabacco; degli...

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