DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n. 184 - Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco

Coming into Force24 Luglio 2003
End of Effective Date19 Maggio 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/07/23/003G0211/CONSOLIDATED/20160118
Enactment Date24 Giugno 2003
Published date23 Luglio 2003
Official Gazette PublicationGU n.169 del 23-07-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 117 e 120 della Costituzione;

Vista la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 14;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 27 febbraio 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto stabilisce norme riguardanti il tenore massimo in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette, le avvertenze relative alla pericolosita' per la salute, le altre indicazioni da riportare obbligatoriamente sui pacchetti dei prodotti del tabacco, come pure talune prescrizioni relative agli ingredienti di tali prodotti ed alle informazioni sui loro effetti dannosi.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

  1. prodotti del tabacco, i suoi prodotti, di seguito denominati: «prodotti», destinati ad essere fumati, fiutati, succhiati o masticati, che siano, anche parzialmente, costituiti da tabacco, geneticamente modificato o no;

  2. catrame, il condensato di fumo grezzo anidro ed esente da nicotina;

  3. nicotina, gli alcaloidi nicotinici;

  4. tabacco per uso orale, tutti i prodotti del tabacco destinati ad un uso orale, ad eccezione di quelli destinati a essere fumati o masticati, costituiti totalmente o parzialmente da tabacco, sotto forma di polvere, di particelle fini o di qualsiasi combinazione di tali forme, specialmente quelle presentate in sacchettiporzioni o sacchetti-porosi o sotto una forma similare ad un prodotto alimentare;

  5. ingrediente, qualsiasi sostanza o qualsiasi componente diverso dalla foglia o da altre parti naturali o non lavorate della pianta del tabacco, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto del tabacco o presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata, ivi compresi cartina, filtro, inchiostro e agenti collanti.

Art 3.

Tenore massimo in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette immesse in libera pratica, commercializzate o prodotte in Italia non puo' superare rispettivamente:

    1. 10 mg/sigaretta per il catrame;

    2. 1 mg/sigaretta per la nicotina;

    3. 10 mg/sigaretta per il monossido di carbonio.

  2. Per le sigarette fabbricate in Italia e destinate all'esportazione al di fuori della Unione europea, i limiti delle sostanze di cui al comma 1 trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2007.

  3. Con determinazione del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono pubblicati per ciascun anno solare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per le singole tipologie di sigarette, i tenori delle sostanze di cui al comma 1.

Art 4.

Metodi di misurazione

  1. Il tenore in catrame, nicotina e monossido di carbonio delle sigarette sono misurati, rispettivamente, sulla base delle norme ISO 4387 per il catrame, ISO 10315 per la nicotina e ISO 8454 per il monossido di carbonio. L'esattezza delle indicazioni relative al contenuto in catrame ed in nicotina apposte sui pacchetti e' verificata in base alla norma ISO 8243. Le misurazioni sono eseguite, con oneri a carico dei fabbricanti o degli importatori, in qualificati laboratori di analisi, all'uopo autorizzati.

  2. Con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti:

    1. i requisiti strutturali, tecnologici e funzionali dei laboratori autorizzati alla realizzazione delle analisi di cui al comma 1 ovvero alla verifica della loro veridicita' nell'ambito dell'attivita' di controllo da parte delle autorita' competenti;

    2. le ulteriori prove eventualmente richieste ai fabbricanti o agli importatori di tabacco, ai fini della determinazione del tenore di altre sostanze, contenute o derivate dai loro prodotti del tabacco, suddivisi in base alla marca e al tipo, e della verifica dei loro effetti sulla salute, tenendo conto tra l'altro del pericolo di dipendenza che comportano.

  3. I risultati delle prove effettuate a norma del comma 2 sono trasmessi dai fabbricanti o dagli importatori al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze una volta l'anno e, comunque, ogni qual volta siano variate le specifiche del prodotto. Con pubblicazione annuale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con diffusione attraverso i siti Internet del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero anche con altri mezzi appropriati, sono rese note le informazioni disponibili ai sensi del presente articolo, fatte salve quelle eventualmente rivestenti carattere di segreto commerciale.

  4. Il Ministero della salute comunica al Ministero dell'economia e delle finanze ed alla Commissione europea, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e, successivamente, in occasione di ogni modifica, l'elenco dei laboratori autorizzati, precisando i criteri utilizzati per l'autorizzazione ed i mezzi di sorveglianza attuati. Il Ministero della salute comunica, altresi', annualmente alla Commissione europea tutti gli altri dati e le informazioni disponibili ai sensi del presente articolo.

Art 5.

Procedimento di autorizzazione dei laboratori di analisi

  1. L'Istituto superiore di sanita' e' l'organismo deputato, previa valutazione tecnica, al rilascio delle autorizzazioni ed alla successiva vigilanza per i laboratori di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, che realizzano le misurazioni del tenore in catrame, in nicotina ed in monossido di carbonio delle sigarette e le eventuali ulteriori prove per determinare il tenore di altre sostanze nocive, con l'esclusione dei...

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