LEGGE 13 maggio 1983, n. 198 - Adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi

Coming into Force05 Giugno 1983
Published date21 Maggio 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/05/21/083U0198/ORIGINAL
Enactment Date13 Maggio 1983
Official Gazette PublicationGU n.138 del 21-05-1983
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il numero 2) dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e' sostituito dal seguente:

"2) non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri delle Comunita' europee".

Art 2.

La lettera a) dell'articolo 19 e l'articolo 20 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono soppressi.

Art 3.

L'articolo 4 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, e' sostituito dal seguente:

"La sovrimposta di confine e l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo precedente sono corrisposte alla dogana all'atto dell'importazione.

La circolazione dei prodotti importati e' legittimata dall'applicazione sui singoli condizionamenti di appositi contrassegni di Stato.

Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il prezzo di fornitura e le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimita' della provenienza dei tabacchi stessi, le modalita' della distribuzione nonche' del pagamento del prezzo e della contabilizzazione dei contrassegni da parte degli importatori".

Art 4.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1975, n. 724, e' sostituito dal seguente:

"Per le operazioni doganali concernenti tabacchi lavorati non sono applicabili le procedure semplificate di accertamento di cui agli articoli da 232 a 237 ne' l'articolo 79 del predetto testo unico".

Art 5.

Le attribuzioni della commissione tecnico-amministrativa prevista all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, per quanto attiene alle proposte per la determinazione dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi e delle aliquote della relativa imposta di fabbricazione, sono devolute ad apposito comitato costituito presso il Ministero delle finanze.

Il comitato di cui al precedente comma e' costituito da un presidente scelto tra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo e da due membri appartenenti l'uno all'Amministrazione dei monopoli di Stato e l'altro a quella delle dogane e imposte indirette, tutti nominati dal Ministro delle finanze che provvedera' ad emanare, con proprio decreto, le norme...

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