CIRCOLARE 21 marzo 2018, n. 13/RGS - Decreto 18 gennaio 2008, n. 40, concernente: «Modalita' di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni» - Chiarimenti aggiuntivi. (18A02545)

Agli Uffici centrali del bilancio presso le Amministrazioni centrali dello Stato, loro sedi Alle Ragionerie territoriali dello Stato, loro sedi Ai Revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze presso enti e organismi pubblici, loro sedi e, p.c.: Alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Roma Alle Amministrazioni centrali dello Stato, loro sedi Al Consiglio di Stato, Roma Alla Corte dei conti, Roma All'Avvocatura generale dello Stato, Roma All'Agenzia delle entrate - Riscossione, Roma Premessa. A decorrere dal 1° marzo 2018, per i pagamenti di importo superiore a cinquemila euro (diecimila euro per il periodo antecedente) disposti dalle pubbliche amministrazioni (e dalle societa' interamente partecipate dalle stesse), occorre rispettare le prescrizioni stabilite dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - introdotto dall'art. 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - nonche' quelle recate dal relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Orbene, ancorche' la disciplina di cui all'art. 48-bis - almeno nella sua struttura di base e al netto delle modifiche normative intervenute - sia in vigore da circa un decennio e sebbene in via interpretativa, attraverso documenti di prassi, siano stati affrontati e risolti vari aspetti critici, nel corso del tempo, in disparte dalle accennate modifiche normative, sono emerse fattispecie nuove o particolari, per cui, allo scopo di fornire un ulteriore ausilio orientativo, soprattutto ai soggetti preposti ai controlli amministrativi e contabili presso gli enti, principalmente pubblici, interessati, si e' ravvisata l'opportunita' di diramare chiarimenti aggiuntivi a quelli sinora diffusi. Pertanto, nella presente circolare - il cui contenuto e' stato condiviso con il Dipartimento delle finanze che ne e' co-firmatario - nel dare ovviamente conto delle novita' legislative recentemente sopravvenute, sono analizzati taluni profili critici, tra quelli ritenuti piu' interessanti e di maggiore rilevanza, presentatisi spesso ultimamente, onde offrire le soluzioni interpretative reputate corrette. Cio' premesso, si rivela decisamente funzionale, oltre che doveroso, riproporre preliminarmente una breve ricognizione della disciplina di settore e delle istruzioni diramate, accennando pure alle disposizioni normative che, in qualche modo, presentano dei riflessi significativi per la tematica trattata, pur non incidendo in via diretta sulla stessa. 1. Principali riferimenti normativi e documenti di prassi Il riferimento normativo cardine e' costituito, ovviamente, dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per pronta consultazione, e' di seguito trascritto nel testo attualmente vigente, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 986, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'art. 19 del presente decreto. 2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. 2-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo di cui al comma 1 puo' essere aumentato, in misura comunque non superiore al doppio, ovvero diminuito.». Il comma 988 dell'art. 1 della legge n. 205/2017 fissa, altresi', la decorrenza dell'applicazione della nuova soglia di cinquemila euro, rispetto a quella precedente di diecimila euro, al 1° marzo 2018. Come accennato, la specifica disciplina attuativa e' contenuta nel regolamento di cui al decreto ministeriale n. 40/2008, pure interessato da modifiche direttamente operate dall'art. 1, comma 987, della legge n. 205/2017. Al riguardo, e' imprescindibile mettere in luce la novita' recata dalla lettera b) dell'anzidetto comma 987, con cui, a far data dal 1° marzo 2018, la sospensione del pagamento al beneficiario, nel caso risultasse inadempiente all'obbligo di versamento, vede il termine fissato dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 40/2008, aumentare da trenta a sessanta giorni. Va parimenti evidenziato che, in disparte dalle modifiche normative apportate, il successivo comma 989 statuisce che resta fermo il potere regolamentare previsto dal comma 2 dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973. In aggiunta, poi, varie altre disposizioni di legge prendono in considerazione, in modo piu' o meno diretto, la fattispecie esposta nel nominato art. 48-bis. Cosi', senza pretesa di esaustivita', di seguito si da' cenno delle norme apparse maggiormente meritevoli di menzione, riportate secondo un criterio meramente cronologico. In primo luogo, e' da rimarcare la prescrizione recata dall'art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, secondo il quale, in presenza della segnalazione di cui al citato art. 48-bis, il soggetto pubblico deve comunque procedere al pagamento in favore del beneficiario delle somme eccedenti l'ammontare del debito oggetto dell'inadempimento - comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti - salvo quanto disposto dall'art. 72-ter del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e dall'art. 545 del codice di procedura civile. Il successivo comma 4-ter del ricordato art. 1 sancisce, in particolare, come il mancato pagamento dell'eccedenza in parola costituisca violazione dei doveri d'ufficio. In secondo luogo - con puntuale riferimento ai crediti «certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali alla data del 31 dicembre 2013», crediti certificabili tramite la piattaforma elettronica di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 - l'art. 37 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nel disciplinare la cessione dei crediti certificati, dispone che la verifica ai sensi dell'art. 48-bis deve essere effettuata dalle pubbliche amministrazioni all'atto della certificazione dei crediti esclusivamente nei confronti dei soggetti creditori e, all'atto del pagamento, unicamente nei confronti del cessionario (comma 7-ter). Di rilievo sono pure talune previsioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, l'art. 80, comma 4 - modificato dall'art. 49, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 - annovera tra le cause di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la commissione di gravi violazioni, definitivamente accertate (in quanto contenute in sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti ad impugnazione), rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, affermando, altresi', che costituiscono gravi violazioni «quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.» (su siffatta previsione «espulsiva» - in vigenza della disposizione, di analogo tenore, di cui all'art. 38, comma 1, lettera g, e comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 4606 del 3 novembre 2016). Oltre alla normativa citata, occorre ricordare i vari documenti di prassi diramati in ordine all'applicazione dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, dei quali si e' dato sinora solo incidentalmente cenno. Piu' nello specifico, si rappresenta che i documenti di prassi tuttora da ritenere validi - fatte salve minime parziali eccezioni, dovute fondamentalmente a interventi normativi sopravvenuti e delle quali si dara' conto nel prosieguo - sono i seguenti: circolare 29 luglio 2008, n. 22/RGS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 186 del 9 agosto 2008;

circolare 8 ottobre 2009, n. 29/RGS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 246 del 22 ottobre 2009;

circolare 23 settembre 2011, n. 27/RGS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 253 del 29 ottobre 2011. E' appena il caso di soggiungere che detti documenti, oltre ad essere stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale, sono liberamente...

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