DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2006, n. 118 - Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare gli articoli 1 e 2, che dettano le modalita' ed i criteri della delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge medesima;

Visto l'allegato B della predetta legge, che include, tra le direttive da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, la citata direttiva 2001/84/CE;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 7, relativo alla Societa' italiana autori ed editori;

Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d'autore;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore, espresso nella riunione del 19 settembre 2005;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni VII e XIV della Camera dei deputati e della Commissione 7ª del Senato della Repubblica, resi, rispettivamente, in data 13 dicembre 2005 e in data 14 dicembre 2005;

Visto che le predette Commissioni hanno espresso parere favorevole sul presente provvedimento, e precisamente, con condizioni ed osservazioni la Commissione VII della Camera dei deputati e con osservazioni la Commissione 7ª del Senato della Repubblica e la Commissione XIV della Camera dei deputati;

Considerato che il presente provvedimento accoglie tutte le modifiche poste a condizione del parere favorevole della VII Commissione della Camera dei deputati e che tiene conto di tutte le osservazioni delle predette Commissioni parlamentari, fatta eccezione:

1) per l'osservazione della XIV Camera, con la quale si chiede di valutare 1'opportunita' «di non applicare il diritto di seguito a favore degli aventi causa dell'artista dopo la sua morte, al massimo fino al 1° gennaio 2010», ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della direttiva 2001/84/CE, in quanto tale facolta' e' limitata, per espressa previsione del citato articolo 8, comma 2, solo agli Stati membri in cui non si applica, alla data di entrata in vigore della direttiva stessa - 13 ottobre 2001 - il diritto sulle successive vendite di opere d'arte. Nel nostro Paese detta disciplina e' applicabile sin dal 1941, anno di entrata in vigore della legge n. 633 del 1941, che contiene gia' la disciplina del diritto di seguito;

2) per l'osservazione della VII Camera - con la quale si chiede di valutare l'opportunita' - all'articolo 12, primo capoverso, secondo periodo, di stabilire che il decreto ministeriale ivi previsto debba essere adottato, sentite, oltre alla S.I.A.E, anche le organizzazioni sindacali di categoria degli autori. Tale osservazione non e' stata accolta poiche' si e' ritenuta assorbente la previsione, gia' contenuta all'articolo 12, primo capoverso, secondo periodo, in base alla quale deve essere sentita la SIAE, che rappresenta gia' in maniera compiuta ed istituzionale gli interessi degli autori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Sostituzione della rubrica della sezione VI, capo II titolo III,

della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. La denominazione della sezione VI, capo II, titolo III, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituita dalla seguente:

Diritti dell'autore sulle vendite successive di opere d'arte e di manoscritti

.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'amministrazione competente per materia ai sensi

dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che

l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere

delegato al Governo se non con determinazione di principi e

criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per

oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,

al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le

leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i

regolamenti.

- La direttiva 2001/84/CE e' pubblicata nella GUCE n.

L. 272 del 13 ottobre 2001.

- Il testo degli articoli 1, 2 e gli allegati A e B

della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 36 del 27 aprile 2005, supplemento

ordinario n. 76, e' il seguente:

Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di

direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad

adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, i decreti

legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione

alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati

A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto

dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del

Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con

competenza istituzionale prevalente per la materia, di

concerto con i Ministri degli affari esteri, della

giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri

Ministri interessati in relazione all'oggetto della

direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti

attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui

all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a

sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle

direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo

l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti

organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di

trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del

parere. Qualora il termine per l'espressione del parere

parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi

termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni

che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o

5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di

novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti

attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva

2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva

2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva

2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva

2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della

direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della

direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della

direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della

direttiva 2004/35/CE, 2004/38/CE, della direttiva

2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva

2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui

all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.

468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto

anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti

per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda

conformarsi alle condizioni formulate con riferimento

all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto

comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,

corredati dei necessari elementi integrativi di

informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni

competenti per i profili finanziari che devono essere

espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore

di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel

rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla

presente legge, il Governo puo' emanare, con...

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