REGIO DECRETO 18 maggio 1942, n. 1369 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

Coming into Force18 Dicembre 1942
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1942/12/03/042U1369/CONSOLIDATED/20080219
Enactment Date18 Maggio 1942
Published date03 Dicembre 1942
Official Gazette PublicationGU n.286 del 03-12-1942
Articoli
Art 1.

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la cultura popolare, d'intesa coi Ministri per gli affari esteri, per l'interno, col Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato e con quelli per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per le corporazioni e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e del farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 maggio 1942-XX VITTORIO EMANUELE Mussolini - Pavolini - Ciano Vidussoni - Teruzzi - Grandi - Di Revel - Bottai - Gorla - Pareschi - Host Venturi - Ricci - Riccardi Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 novembre 1942-XXI

Atti del Governo, registro 451, foglio 63. - MANCINI

Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941 XIX n 633

Regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941-XIX n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Capo I Disposizioni generali sull'esercizio di diritti regolati dalla legge
Art 1. - Art. 21 della legge

La rivelazione del nome dell'autore, agli effetti degli articoli 21 e 23 della legge, deve essere comunicata agli aventi causa dell'autore a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, a meno che essa non sia stata gia' effettuata ai sensi dell'art. 28 della legge e con le modalita' stabilite nel successivo art. 2 di questo regolamento.

Art 2. - Art. 28 della legge

La rivelazione del nome, agli effetti dell'acquisto del beneficio della durata normale dei diritti su un'opera anonima o pseudonima, a' sensi dell'art. 28 della legge, deve essere fatta con una dichiarazione, in doppio esemplare, inviata all'ufficio della proprieta' letteraria, artistica e scientifica presso il Ministero della cultura popolare.

La dichiarazione, redatta in conformita' dell'allegato modulo A, deve essere sottoscritta dall'autore o dalle persone indicate nel primo comma dell'art. 23 della legge o da un procuratore speciale e deve contenere la indicazione:

  1. dello pseudonimo, se fu usato;

  2. del titolo dell'opera;

  3. dell'editore o di chi abbia comunque resa pubblica l'opera;

  4. della data di pubblicazione;

  5. di ogni altro elemento atto a identificare l'opera.

L'ufficio restituisce al dichiarante un esemplare della dichiarazione con il visto che attesta l'avvenuta presentazione. La dichiarazione e' annotata nel registro pubblico generale previsto dall'art. 103 della legge, dopoche' l'opera sia stata depositata, e di essa e' inserita notizia nel bollettino dell'ufficio.

Art 3. - Art. 45 della legge

Il nome o la denominazione sociale del produttore, agli effetti del secondo comma dell'art. 45 della legge, deve essere apposto, con la indicazione della sede dell'impresa produttrice, sulla pellicola cinematografica originale e sulle copie destinate alla pubblica proiezione.

Art 4. - Art. 50 della legge

Il giorno della consegna completa e definitiva della parte letteraria o musicale dell'opera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 della legge, e' accertato d'accordo tra le parti interessate. In difetto di accordo e' stabilito con i mezzi di prova ordinari.

Art 5. - Art. 55 della legge

La radiodiffusione differita di un'opera registrata a termini dell'art. 55 della legge, deve intendersi consentita per un periodo di quindici giorni, decorrenti, nel caso di recitazione, rappresentazione od esecuzione pubblica, dalla data in cui essa abbia avuto luogo, o, nel caso di recitazione, rappresentazione od esecuzione effettuata negli studi dell'ente esercente, dalla prima radiodiffusione.

Per quanto riguarda le trasmissioni di propaganda dirette all'estero il termine predetto e' di tre mesi.

Nei suddetti periodi di quindici giorni e di tre mesi la radiodiffusione differita puo' effettuarsi anche piu' volte per una medesima registrazione, sempre che sussistano necessita' orarie o tecniche, a' termini dell'art. 55 della legge.

L'ente esercente, comunicando agli organi competenti i programmi delle opere radiodiffuse, ai fini del controllo del numero delle radiodiffusioni differite, specifichera' quali di dette radiodiffusioni debbano considerarsi differite.

Art 6. - Art. 55 della legge

L'ente esercente il servizio della radiodiffusione, trascorsi i periodi indicati nell'articolo precedente e qualora non intervenga un diverso accordo con l'autore, ha l'obbligo di distruggere o, comunque, di rendere inservibili le registrazioni, a termini dell'art. 55 della legge.

Il controllo sull'adempimento di tale obbligo spetta al Ministero della cultura popolare.

L'ente esercente e' tenuto, su richiesta dell'interessato, a dare comunicazione dell'effettuata distruzione o degli altri modi usati per rendere inservibile la registrazione.

Art 7. - Art. 65 della legge

La dichiarazione di riserva per la riproduzione in altre riviste o in altri giornali, anche radiofonici, di articoli di attualita' di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste e giornali, a' sensi dell'art. 65 della legge, si effettua mediante l'indicazione, anche in forma abbreviata, delle parole « riproduzione riservata » o altre analoghe, all'inizio o alla fine dell'articolo.

Art 8. - Art. 77 della legge

Chi intende riservarsi i diritti previsti nel capo primo del titolo secondo della legge sui dischi...

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