DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2001, n. 239 - Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo

Coming into Force24 Giugno 2001
End of Effective Date31 Dicembre 2005
Enactment Date17 Aprile 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/06/23/001G0287/CONSOLIDATED/20051013
Published date23 Giugno 2001
Official Gazette PublicationGU n.144 del 23-06-2001 - Suppl. Ordinario n. 162
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare l'articolo 26 e l'allegato B;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni

  1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

  1. Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea;

  2. Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea;

  3. impresa di assicurazione: un'impresa autorizzata ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;

  4. impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo: impresa che, se avesse sede legale nell'Unione europea, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;

  5. impresa di riassicurazione: un'impresa, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, la cui attivita' principale consiste nell'accettare rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;

  6. impresa controllante: un'impresa che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20. E' in ogni caso considerata controllante l'impresa che, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa;

  7. impresa controllata: un'impresa che si trova nella situazione di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

    E' in ogni caso considerata controllata un'impresa su cui un'altra ha il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante;

  8. partecipazione: una partecipazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, o comunque quella che consente l'esercizio di una influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. E' in ogni caso considerata partecipazione il fatto di detenere almeno il 20% del capitale o dei diritti di voto di un'impresa;

  9. impresa partecipante: un'impresa che detiene direttamente, anche per il tramite di societa' fiduciaria o interposta persona, o indirettamente, tramite societa' controllate, una partecipazione ai sensi della lettera h);

  10. impresa partecipata: un'impresa in cui e' detenuta direttamente, anche per il tramite di societa' fiduciaria o interposta persona, o indirettamente, tramite societa' controllate, una partecipazione ai sensi della lettera h);

  11. impresa di partecipazione assicurativa: un'impresa controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;

  12. impresa di partecipazione assicurativa mista: un'impresa controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, da un'impresa di riassicurazione o da un'impresa di partecipazione assicurativa, sempre che almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;

  13. margine di solvibilita' minimo: ammontare minimo del margine di solvibilita' calcolato ai sensi dell'articolo 16, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 73/239/CEE e dell'articolo 19 della direttiva 79/267/CEE;

  14. elementi costitutivi del margine di solvibilita': elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita' ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 73/239/CEE e dell'articolo 18 della direttiva 79/267/CEE.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare l'articolo 26 e l'allegato B;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni

  1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

  1. Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea;

  2. Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea;

  3. impresa di assicurazione: un'impresa autorizzata ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;

  4. impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo: impresa che, se avesse sede legale nell'Unione europea, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;

  5. impresa di riassicurazione: un'impresa, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, la cui attivita' principale consiste nell'accettare rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;

  6. impresa controllante: un'impresa che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20. E' in ogni caso considerata controllante l'impresa che, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa;

  7. impresa controllata: un'impresa che si trova nella situazione di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

    E' in ogni caso considerata controllata un'impresa su cui un'altra ha il diritto, in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante;

  8. partecipazione: una partecipazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, o comunque quella che consente l'esercizio di una influenza notevole ai sensi dell'articolo 2359, terzo comma, del codice civile. E' in ogni caso considerata partecipazione il...

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