DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 1999, n. 343 - Attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo

Coming into Force20 Ottobre 1999
Enactment Date04 Agosto 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/10/05/099G0417/CONSOLIDATED/20051013
Published date05 Ottobre 1999
Official Gazette PublicationGU n.234 del 05-10-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, che modifica le direttive 77/780/CEE e 89/646/CEE relative agli enti creditizi, le direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE relative alle assicurazioni diverse dalle assicurazioni sulla vita, le direttive 79/267/CEE e 92 /96/CEE relative alle assicurazioni sulla vita, la direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento e la direttiva 85/611/CEE in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 - legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'articolo 33 recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 95/26/CE;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, recante attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, recante attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 1999;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e all'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

    "1-bis. Quando sussistono stretti legami tra una impresa di assicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, l'ISVAP concede l'autorizzazione se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. L'impresa deve fornire le informazioni chieste dall'ISVAP per poter garantire il rispetto permanente di tale condizione.

    1-ter. La direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente deve essere stabilita nel territorio della Repubblica.".

  2. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e' inserito il seguente articolo:

    "Art. 9-bis (Stretti legami). - 1. Due o piu' persone fisiche o giuridiche presentano stretti legami nei casi in cui sussiste:

    1. un legame di controllo come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera o), del presente decreto;

    2. una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, almeno del 10 per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza notevole ancorche' non dominante;

    3. un legame in base al quale le persone medesime sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sottoposte a direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, oppure i loro organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone. La direzione unitaria puo' concretizzarsi anche in legami importanti e durevoli di riassicurazione;

    4. un collegamento di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, convenzionale e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa.

  3. L'ISVAP, con proprio...

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