IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009 ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera;
Vista il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, recante regolamento di attuazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali in data 14 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1997, recante recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 414, recante disciplina sanzionatoria per le violazioni di disposizioni comunitarie in materia ortofrutticola, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2004, n. 331, recante attuazione della direttiva 2003/61/CE in materia di sementi e materiali di moltiplicazione, ed in particolare l'articolo 4;
Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali in data 18 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2007, recante modifica dell'allegato III alla legge 20 aprile 1976, n. 195, degli allegati II e V al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, recante recepimento della direttiva 2006/124/CE;
Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;
Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilita' e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilita' di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonche' recante modifica della direttiva 2001/18/CE;
Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, recepita dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 12 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2010, recante determinazione dei requisiti di professionalita' e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale l'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE) e' stato soppresso e i compiti e le attribuzioni esercitati sono stati trasferiti all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Tenuto conto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il parere nei termini previsti;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione
Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai fini della commercializzazione nell'Unione europea delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, ai generi e alle specie elencati nell'Allegato A ed ai loro ibridi, nonche' ai portainnesto e ad altre parti di piante di altri generi o specie e ai loro ibridi se i materiali dei generi o specie elencati nell'allegato o i loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi.
Ai fini del presente decreto la direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e' di seguito denominata: 'direttiva'.