DECRETO LEGISLATIVO 7 luglio 2011, n. 124 - Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi. (11G0172)

Coming into Force18 Agosto 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/08/03/011G0172/CONSOLIDATED/20200529
Published date03 Agosto 2011
Enactment Date07 Luglio 2011
Official Gazette PublicationGU n.179 del 03-08-2011
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009 ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, recante modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera;

Vista il decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, recante regolamento di attuazione della direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali in data 14 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 2 giugno 1997, recante recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;

Visto il decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 414, recante disciplina sanzionatoria per le violazioni di disposizioni comunitarie in materia ortofrutticola, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2004, n. 331, recante attuazione della direttiva 2003/61/CE in materia di sementi e materiali di moltiplicazione, ed in particolare l'articolo 4;

Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali in data 18 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2007, recante modifica dell'allegato III alla legge 20 aprile 1976, n. 195, degli allegati II e V al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698, recante recepimento della direttiva 2006/124/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;

Visto il regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilita' e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilita' di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonche' recante modifica della direttiva 2001/18/CE;

Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, recepita dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 12 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 23 marzo 2010, recante determinazione dei requisiti di professionalita' e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attivita' di commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale l'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE) e' stato soppresso e i compiti e le attribuzioni esercitati sono stati trasferiti all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Tenuto conto che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non ha espresso il parere nei termini previsti;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della giustizia, degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Campo di applicazione

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai fini della commercializzazione nell'Unione europea delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, ai generi e alle specie elencati nell'Allegato A ed ai loro ibridi, nonche' ai portainnesto e ad altre parti di piante di altri generi o specie e ai loro ibridi se i materiali dei generi o specie elencati nell'allegato o i loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi.

  2. Ai fini del presente decreto la direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e' di seguito denominata: 'direttiva'.

Art 2.

Deroghe al campo di applicazione

  1. Fatte salve le norme in materia fitosanitaria di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il presente decreto non si applica alle piantine, ne' ai materiali di moltiplicazione di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi, se correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, secondo standard stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

Art 3.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) materiali di moltiplicazione: le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di ortaggi, compresi i portainnesto;

b) piantine: le parti di piante e le piante intere, comprese, per le piante innestate, le marze, destinate ad essere piantate per la produzione di ortaggi;

c) fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attivita' riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piantine di ortaggi: riproduzione, produzione, protezione, trattamento e commercializzazione;

d) commercializzazione: la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione o di piantine, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso;

e) organismo ufficiale responsabile: il Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

f) misure ufficiali: le misure adottate dall'organismo ufficiale responsabile;

g) ispezione ufficiale: l'ispezione effettuata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilita';

h) dichiarazione ufficiale: la dichiarazione rilasciata dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua responsabilita';

i) partita: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che puo' essere identificato grazie all'omogeneita' della sua composizione e della sua origine;

l) laboratorio: un ente di diritto pubblico o privato che effettua analisi e stabilisce una diagnosi esatta che consente al produttore di controllare la qualita' della produzione.

Art 4.

Competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rappresenta l'autorita' unica a livello nazionale responsabile per le questioni concernenti la qualita' ed effettua il coordinamento delle attivita' scientifiche, tecniche ed amministrative relative all'attuazione della direttiva.

  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede ad adottare le norme necessarie a:

    1. recepire le direttive di natura esclusivamente tecnica relative alla commercializzazione delle...

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