IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995/1997);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche agricole; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.
Sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697.
Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire otto milioni a lire quarantotto milioni.
Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni.