DECRETO-LEGGE 22 novembre 2004, n. 279 - Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica

Coming into Force30 Novembre 2004
Published date29 Novembre 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/11/29/004G0322/CONSOLIDATED/20060322
Enactment Date22 Novembre 2004
Official Gazette PublicationGU n.280 del 29-11-2004
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di definire un quadro normativo minimo che consenta l'attuazione delle misure necessarie per garantire l'effettiva coesistenza tra le diverse forme di colture che attualmente possono essere praticate, in considerazione dell'imminente approvvigionamento delle sementi per la prossima campagna di semina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, dell'economia e delle finanze e della salute; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Finalita'

  1. Il presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, definisce il quadro normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e sperimentazione, nonche' quelle convenzionali e biologiche, al fine di garantire la liberta' di iniziativa economica ed il diritto di scelta dei consumatori. 2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si intendono per:

  1. colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati, secondo la definizione di cui

    all'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

  2. colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio,

    del 24 giugno 1991;

  3. colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle definite alle lettere a) e b).

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, 87 e 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di definire un quadro normativo minimo che consenta l'attuazione delle misure necessarie per garantire l'effettiva coesistenza tra le diverse forme di colture che attualmente possono essere praticate, in considerazione dell'imminente approvvigionamento delle sementi per la prossima campagna di semina;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, dell'economia e delle finanze e della salute; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Finalita'

  1. Il presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, definisce il quadro normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e sperimentazione autorizzate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali adottato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in base all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e quelle convenzionali e biologiche, al fine di non compromettere la biodiversita' dell'ambiente naturale e di garantire la liberta' di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualita' e la tipicita' della produzione agroalimentare nazionale. 2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si intendono per:

  1. colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati, secondo la definizione di cui

    all'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;

  2. colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio,

    del 24 giugno 1991;

  3. colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle definite alle lettere a) e b).

Art 2.

Salvaguardia del principio di coesistenza

  1. Le colture di cui all'articolo 1 sono praticate senza che l'esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre e senza che nessuna determinazione possa essere assunta al fine di favorire alcune colture a danno di altre.

  2. La coesistenza tra le colture di cui all'articolo 1 e' realizzata in modo da tutelarne le peculiarita' e le specificita' produttive e, per quanto riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da evitare ogni forma di presenza occasionale.

  3. L'attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare ai consumatori la reale possibilita' di scelta tra prodotti transgenici e non transgenici e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche.

Art 2.

Salvaguardia del principio di coesistenza

  1. Le colture di cui all'articolo 1 sono praticate senza che l'esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre . . . .

  2. La coesistenza tra le colture di cui all'articolo 1 e' realizzata in modo da tutelarne le peculiarita' e le specificita' produttive e, per quanto riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da evitare ogni forma di (( commistione tra le sementi transgeniche e quelle convenzionali e biologiche.

    2-bis. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, l'introduzione di colture transgeniche avviene senza alcun pregiudizio per le attivita' agricole preesistenti e senza comportare per esse l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento. E fatta salva ogni disposizione concernente le aree protette. ))

  3. L'attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare agli agricoltori, agli operatori della filiera ed ai consumatori la reale possibilita' di scelta tra prodotti convenzionali, biologici e transgenici e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche.

Art 3.

Applicazione delle misure di coesistenza

  1. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture...

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