DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2009, n. 23 - Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

Coming into Force07 Aprile 2009
Published date23 Marzo 2009
Enactment Date20 Febbraio 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/03/23/009G0030/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.68 del 23-03-2009
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed, in particolare, l'articolo 22, commi 1, 2 e 3;

Vista la direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante la ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti l'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, concernente il regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2006 recante linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 28 istitutivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, (ISPRA);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 gennaio 2009;

Acquisiti i pareri delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

  1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.».

  2. All'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. nella rubrica, dopo la parola: «radioattivi» sono aggiunte le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

    2. al comma 1, dopo la parola: «radioattivi» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

    3. al comma 1, dopo le parole: «esportazioni dei rifiuti» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

    4. la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:

      a) l'autorita' preposta al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 29 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, sentiti i competenti organismi tecnici e le regioni o le province autonome territorialmente competenti, ove queste ultime non siano autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione stessa, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito delle attivita' soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi articoli 29 o 30 o nell'ambito di attivita' esenti da detti provvedimenti. Le regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorita' procede;

      ;

    5. la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:

      b) Il Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISPRA, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione o le province autonome di destinazione o provenienza, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, nonche' nel caso di transito nel territorio italiano. Le regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorita' procede.

      ;

    6. al comma 3, secondo periodo, le parole: «o non abbia comunicato alla Commissione europea la propria mancata accettazione di tale procedura di approvazione automatica, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92/3/Euratom» sono soppresse;

    7. al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «di rifiuti» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;

    8. dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

      4-bis. Con apposite prescrizioni da inserire nell'autorizzazione di cui al comma 1, viene fatto obbligo agli operatori della restituzione al Paese di origine, dei rifiuti radioattivi derivanti da:

      a) operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi introdotti nel territorio italiano destinati a tali operazioni o su altri materiali ai fini del recupero di rifiuti radioattivi;

      b) operazioni di ritrattamento sul combustibile nucleare esaurito introdotto nel territorio italiano destinato a tali operazioni.

      4-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere rifiutate:

      a) per il ritorno al Paese di origine di rifiuti radioattivi equivalenti a quelli che siano stati in precedenza spediti od esportati ai fini del loro trattamento, nel rispetto della normativa applicabile;

      b) per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti radioattivi e degli altri materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile esaurito che sia stato effettuato in un Paese diverso, nel rispetto della normativa applicabile;

      c) per il ritorno dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito al detentore che ha effettuato la spedizione, nel caso in cui questa non possa essere ultimata nei casi descritti nel decreto di cui al comma 4, se la rispedizione e' effettuata nelle stesse condizioni e specifiche e nel rispetto della normativa applicabile.

      .

  3. Dopo il comma 4 dell'articolo 137 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono inseriti i seguenti:

    4-bis. Chi non ottempera agli obblighi di cui al comma 4-bis dell'articolo 32 e' punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da dieci a quarantamila euro.

    4-ter. Chi non osserva le particolari prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 32 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a ventimila euro.

    .

  4. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

  5. L'Allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dall'Allegato al presente decreto. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 146 del medesimo decreto legislativo n. 230 del 1995.

  6. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' inserito il seguente: «Art. 7-bis. Particolari definizioni concernenti le spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

  7. Ferme restando le definizioni del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, ai fini dell'applicazione dell'articolo 32 del presente decreto valgono le seguenti specifiche definizioni:

    1. rifiuti radioattivi: materiali radioattivi in forma gassosa, liquida o solida per i quali non e' previsto un ulteriore uso da parte dei Paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione e' accettata da tali Paesi, e che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un'Autorita' di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei Paesi di origine e di destinazione;

    2. combustibile esaurito: combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso...

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