DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 2003, n. 275 - Attuazione della direttiva 2001/105/CE, che modifica la direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime

Coming into Force23 Ottobre 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/10/08/003G0302/ORIGINAL
Enactment Date11 Agosto 2003
Published date08 Ottobre 2003
Official Gazette PublicationGU n.234 del 08-10-2003
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti l'articolo 1 e l'allegato A della legge 3 febbraio 2003, n. 14;

Vista la direttiva 2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;

Visto l'articolo 3 della direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi per facilitare il loro adattamento all'evoluzione degli strumenti internazionali da esse richiamati;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle comunicazioni; Emana il presente decreto legislativo: Art. 1. Modifica della definizione di amministrazione

  1. L'espressione: «Ministero dei trasporti e della navigazione», ovunque ricorra nel decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituita dalla seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  2. L'espressione: «Ministero dell'ambiente», ovunque ricorra nel decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituita dalla seguente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

  3. L'espressione: «Ministero del tesoro», ovunque ricorra nel decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituita dalla seguente: Ministero dell'economia e delle finanze.

Art 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

    a) "convenzioni internazionali": le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, in vigore al momento dell'applicazione delle disposizioni che rinviano alle suddette convenzioni:

    1) la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978;

    2) la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, e, per quanto riguarda il protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983;

    3) la Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e del 1979 resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968;

    ;

  2. la lettera h) e' sostituita dalla seguente:

    h) "certificato di classe": il documento rilasciato da una societa' di classificazione che certifica l'idoneita' strutturale e meccanica delle navi a determinati impieghi o servizi secondo le norme ed i regolamenti da essa fissati e resi pubblici;

    ;

  3. la lettera i) e' sostituita dalla seguente:

    i) "certificato di sicurezza radio per navi da carico": il certificato previsto dai regolamenti relativi alle stazioni radioelettriche di bordo della citata convenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), adottati dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI).

    .

Art 3.

Sostituzione dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente:

Art. 3 (Riconoscimento). - 1. Qualora un organismo non ancora riconosciuto intenda ottenere l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 4 o l'affidamento dei compiti di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 9, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti richiesta di avvio della procedura di riconoscimento da parte della Commissione europea.

2. L'istanza di cui al comma 1, presentata in carta semplice al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e' corredata, in duplice copia, da documentazione attestante la conformita' dell'organismo ai requisiti di cui all'allegato 3, nonche' dalla dichiarazione di impegno dell'organismo a:

a) consultarsi periodicamente con gli altri organismi riconosciuti per mantenere l'equivalenza delle rispettive norme tecniche e della loro applicazione, conformemente al disposto della risoluzione A.847 (20) dell'OMI relativa agli orientamenti per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti OMI, nonche' a trasmettere periodicamente alla Commissione europea relazioni sui principali sviluppi relativi alle norme;

b) collaborare con l'amministrazione di controllo dello Stato d'approdo riguardo alle navi che rientrano nella sua classificazione in particolare per agevolare l'eliminazione delle deficienze o delle inadeguatezze accertate;

c) non rilasciare certificati a una nave, indipendentemente dalla bandiera battuta, che venga declassata o che cambi classe per motivi di sicurezza se non dopo avere consultato l'Amministrazione per decidere se e' necessario procedere ad un'ispezione completa;

d) comunicare, in caso di trasferimento di una nave ad un altro organismo riconosciuto, all'organismo subentrante tutte le visite programmate e non effettuate, la mancata applicazione delle raccomandazioni, le condizioni di classe, le condizioni o restrizioni operative stabilite nei confronti della nave;

e) fornire al nuovo organismo, all'atto del trasferimento, il fascicolo completo dei precedenti della nave;

f) rilasciare, come organismo subentrante, in caso di trasferimento di una nave da altro organismo riconosciuto, i certificati della nave solo dopo avere completato positivamente tutte le visite non effettuate e dato seguito alle raccomandazioni o condizioni di classe precedentemente stabilite nei confronti della nave, dall'organismo precedente;

g) notificare al precedente organismo, in caso di trasferimento di una nave da altro organismo riconosciuto, prima del rilascio dei certificati, la data di rilascio dei certificati e confermare la data, il luogo e le misure adottate per porre rimedio ai ritardi nell'esecuzione delle visite o nell'applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conformemente agli articoli 2 e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, si esprime, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del...

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