DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2000, n. 169 - Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni e visite di controllo delle navi e di attivita' conseguenti delle amministrazioni marittime, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 127

Coming into Force08 Luglio 2000
Published date23 Giugno 2000
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2000/06/23/000G0217/ORIGINAL
Enactment Date19 Maggio 2000
Official Gazette PublicationGU n.145 del 23-06-2000
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997), e, in particolare, gli articoli 1, comma 4, e 29;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, di attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime e della direttiva 97/58/CE, modificativa della direttiva 94/57/CE;

Considerato che la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 1999/2252 ai sensi dell'articolo 226 del Trattato, in ordine alla non conformita' del suddetto decreto legislativo n. 314 del 1998 alla citata direttiva 94/57/CE, formulando contestualmente richieste correttive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e delle comunicazioni; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

  1. L'articolo 1 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto legislativo stabilisce le misure da adottare ai fini dell'ispezione, controllo e certificazione delle navi di bandiera italiana in conformita' alle convenzioni internazionali sulla sicurezza in mare e sulla prevenzione dell'inquinamento marino ed in particolare:

    1. disciplina il riconoscimento degli organismi che effettuano attivita' di ispezioni e controllo finalizzate alla certificazione

      delle navi;

    2. fissa le condizioni in base alle quali l'amministrazione autorizza un organismo riconosciuto al rilascio dei certificati per proprio

      conto nel rispetto dei principi della non discriminazione e

      dell'efficacia dell'azione amministrativa;

    3. fissa le condizioni in base alle quali l'amministrazione affida in tutto o in parte ad un organismo riconosciuto le ispezioni e i

      controlli di cui alla lettera a) mantenendo il potere di rilascio

      dei relativi certificati;

    4. provvede al riordino del Registro italiano navale (R.I.Na.) nel rispetto della normativa comunitaria.

  2. Gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente decreto".

Art 2.

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, sono apportate le seguenti modifiche:

  1. la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) nave: la nave di bandiera italiana che rientri nel campo di applicazione delle

    convenzioni internazionali;";

  2. la lettera f) e' sostituita dalla seguente: "f) autorita' marittime locali: gli uffici locali in conformita' alle

    attribuzioni loro conferite dall'articolo 17 del regio decreto 30

    marzo 1942, n. 327, recante approvazione del testo definitivo del

    codice della navigazione;".

Art 3.

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314

  1. L'articolo 4 del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Autorizzazione). - 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministero dell'ambiente per i profili di competenza, provvede direttamente al rilascio e al rinnovo dei certificati di cui all'allegato 1, ovvero autorizza gli organismi riconosciuti, che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, al rilascio ed al rinnovo dei certificati di cui allo stesso allegato 1. 2. L'organismo riconosciuto ed autorizzato di cui al comma 1 e' soggetto ai controlli previsti dall'articolo 6 ed agli obblighi di informazione di cui all'articolo 7. 3. L'autorizzazione di cui al comma 1 e'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT