DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 479 - Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza

Coming into Force16 Agosto 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/08/01/094G0516/CONSOLIDATED/20190128
Published date01 Agosto 1994
Enactment Date30 Giugno 1994
Official Gazette PublicationGU n.178 del 01-08-1994
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Disposizioni di carattere generale

  1. Il presente decreto legislativo determina principi comuni e generali per la gestione delle forme di previdenza e assistenza obbligatorie le cui funzioni sono esercitate dai seguenti enti pubblici:

    a) l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), istituito ai sensi dell'art. 4 del presente decreto, per quanto attiene alla previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

    b) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per quanto attiene alla previdenza dei lavoratori dipendenti del settore privato e dei lavoratori autonomi;

    c) l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), per quanto attiene alla materia infortunistica;

    d) l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), ente istituito dall'art. 2 del presente decreto legislativo, per quanto attiene all'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

  2. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per quanto non espressamente ivi previsto, l'organizzazione e il funzionamento degli enti di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti nell'art. 3.

    AVVERTENZA:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

    sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

    fine di facilitare le lettura delle disposizioni di legge

    alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il

    valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al

    Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con

    determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto

    per tempo limitato e per soggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione,

    conferisce al Presidente della Repubblica il potere di

    promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi vaolre di

    legge e i regolamenti.

    - Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993,

    n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), prevede

    che: "Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi

    dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o

    piu' decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere

    enti pubblici di previdenza e assistenza".

Art 2.

Istituzione dell'IPSEMA

  1. E' istituito, quale ente di diritto pubblico, soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e avente sede in Roma, l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), che svolge i compiti che le vigenti disposizioni attribuiscono alla Cassa marittima adriatica, alla Cassa marittima tirrenica, alla Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

  2. Le casse di cui al comma 1 sono soppresse. Il nuovo Istituto succede alle casse soppresse e permane nella titolarita' dei rispettivi patrimoni. In fase di prima applicazione del presente decreto legislativo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1995, ciascuno dei predetti patrimoni costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario.

  3. Il personale dipendente dagli enti soppressi di cui al comma 2 e' trasferito all'Istituto e conserva il regime di previdenza vigente presso l'ente di provenienza nonche', fino alla data di approvazione del primo contratto collettivo, il trattamento giuridico ed economico fruito. La dotazione organica dell'Istituto corrisponde provvisoriamente alla somma dei posti degli enti soppressi effettivamente coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 31 dicembre 1995, l'Istituto provvede alla rideterminazione della pianta organica, ai sensi degli articoli 31 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni, e dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Al personale dell'Istituto si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 6.

  4. L'Istituto e' iscritto alla categoria prima della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed e' inserito nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. All'Istituto stesso si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive integrazioni e modificazioni, e la legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art 3.

Ordinamento degli enti

  1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto e' determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art. 1 in conformita' ai seguenti criteri di carattere generale.

  2. Sono organi degli enti:

    1. il presidente;

    2. il consiglio di amministrazione;

    3. il consiglio di indirizzo e vigilanza;

    4. il collegio dei sindaci;

    5. il direttore generale.

  3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; puo' assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il presidente e' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

  4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza individua le linee di indirizzo generale dell'ente; elegge, tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale determina gli obiettivi strategici pluriennali e approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonche' i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento predisposti dal consiglio di amministrazione, verificandone i risultati; approva il proprio regolamento interno; approva, su proposta del consiglio di amministrazione, le direttive di carattere generale relative all'attivita' istituzionale dell'ente. Il consiglio dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri dei quali la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante meta' ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro, e, relativamente all'INPS e all'INAIL, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentativita' e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'IPSEMA e' composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti.

  5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonche' l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilita', e i regolamenti di cui all'art. 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attivita' svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonche' qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio e' composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalita' e di indiscussa moralita' ed indipendenza. Il possesso dei requisiti e' comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione e' incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza.

  6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile...

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