DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1998, n.507 - Nuovo regolamento recante norme concernenti il procedimento per la certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, che attua la direttiva 73/23/CEE, relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensionebassa tensione; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, che attua la direttiva 83/189/CEE, relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, modificata dalla direttiva 94/10/CEE, recepita con l'articolo 46 della legge 6 febbraio 1996, n.

52, notifica 97/358/I; Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n.

400; Visto l'articolo 20 del piano regolatore nazionale delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 aprile 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1990; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9; Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 1 dicembre 1993, n.

487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.

71; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n.

395, riguardante il procedimento di certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nella rete pubblica nazionale di telecomunicazioni; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito la direttiva 90/388/CEE, in materia di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, recante disposizioni di attuazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103; Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, recante norme sull'attuazione della direttiva 91/263/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformita', come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE; Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, recante norme sull'attuazione della direttiva 89/336/CEE, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993; Vista la nota della Commissione europea SG(96)D/9477/96/0552 del 5 novembre 1996, con la quale e' stata avviata una procedura di infrazione per inosservanza della anzidetta direttiva 83/189/CEE in riferimento all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, e, di conseguenza, al decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1994; Vista la circolare 8 gennaio 1998, protocollo GM102530/100711V/CR, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1998, con la quale e' stata dichiarata la sospensione del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 395, ed e' stata prevista una procedura transitoria per la certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni; Ritenuto necessario disciplinare il procedimento di certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni, in sostituzione della normativa recata dal decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 395; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1998; Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni; E m a n a il seguente regolamento

Art. 1.

Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento riguardante la certificazione di omologazione degli apparati e dei sistemi da impiegare nelle reti pubbliche nazionali di telecomunicazioni, nonche' degli apparecchi telefonici pubblici a pagamento collegabili alle suddette reti, che nel seguito sono indicati con il termine

"apparati di rete".

  1. Il presente regolamento non riguarda i sistemi destinati ai servizi di radiodiffusione sonora e televisiva.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.

    29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per

    1. l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT