Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina. (Suppl. Ordinario n.120)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;

Vista la direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che

modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in

materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, come modificata

dalle direttive 98/46/CE e 98/99/CE;

Vista la decisione 90/424/CEE;

Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive

modifiche;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive

modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile

1997, che istituisce un sistema d'identificazione e di registrazione dei bovini e relativo

all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del

Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e

giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le politiche

agricole e per gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

  1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui

    all'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e all'articolo 2 del

    decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, e loro successive modifiche, esclusa quella

    di azienda e di autorita' competente, cosi' definite

    a) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria

    aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di

    sosta dei commercianti e i mercati; b) autorita' competente: le autorita' sanitarie di cui al titolo IV, capo I, del decreto

    legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

  2. Inoltre si intende per

    a) allevamento: qualsiasi animale o gruppo di animali tenuti in un'azienda come unita'

    epidemiologica e se in una stessa azienda sono presenti piu' allevamenti tutti gli

    allevamenti formano un'unita' avente la medesima qualifica sanitaria; b) animale da macello: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e

    Bubalus bubalus, o della specie suina, destinato direttamente ad uno stabilimento di

    macellazione o a un centro di raccolta dal quale puo' essere inviato solo ad uno

    stabilimento di macellazione; c) animale da allevamento o da produzione: un animale della specie bovina comprese le

    specie Bison bison e Bubalus bubalus, o della specie suina diverso da quelli di cui alla

    lettera b) e, in particolare, destinato ad essere allevato, destinato alla produzione di

    latte o di carne, oppure al lavoro, a mostre e esposizioni, fatta eccezione per gli

    animali che partecipano a manifestazioni culturali e sportive; d) allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi: un allevamento bovino conforme

    ai requisiti di cui all'allegato A, parte I, punti 1 e 2; e) Stato membro, o regione di Stato membro, ufficialmente indenne da tubercolosi: uno

    Stato membro o una parte di esso conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte I,

    punti 4 e 5; f) allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: un allevamento bovino conforme

    ai requisiti di cui all'allegato A, parte II, punti 1 e 2; g) regione ufficialmente indenne da brucellosi: una regione di uno Stato membro conforme

    ai requisiti di cui all'allegato A, parte II, punti 7, 8 e 9; h) Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi: uno Stato membro conforme ai

    requisiti di cui all'allegato A, parte Il, punti 7, 8 e 9; i) allevamento bovino indenne da brucellosi: un allevamento bovino conforme ai requisiti

    di cui all'allegato A, parte Il, punti 4 e 5; l) allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica: un allevamento conforme

    ai requisiti di cui all'allegato D, capitolo I, sezioni A e B; m) Stato membro, o regione di Stato membro, ufficialmente indenne da leucosi bovina

    enzootica: uno Stato membro o regione di esso conforme ai requisiti di cui all'allegato D,

    capitolo I, sezioni E e F; n) veterinario ufficiale: il medico veterinario dipendente dalla regione o dall'azienda

    sanitaria locale; o) malattie soggette a denuncia obbligatoria: le malattie elencate nell'allegato E, parte

    I; p) centro di raccolta: qualsiasi luogo, comprese le aziende di cui al comnma 1, lettera

    a), ove vengono raggruppati i bovini e i suini di differenti aziende di origine, ai fini

    della costituzione di gruppi di animali destinati agli scambi. autorizzato ai sensi

    dell'articolo 9; q) regione: la parte del territorio di uno Stato membro, di superficie non inferiore a

    2.000 km2j , soggetta al controllo delle autorita' veterinarie competenti, che include

    almeno una delle seguenti regioni amministrative

    Belgio: province/province Germania: Regierungsbezirk Danimarca: amt o isola Francia: departement Italia: provincia Lussemburgo

    Paesi Bassi: rvv-kring Regno Unito: Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord: county Scozia: district o island area Irlanda: county Grecia: vonos Spagna: provincia Portogallo: territorio continentale: distrito; altre parti del territorio del Portogallo:

    regiao autonoma Austria: Bezirk Svezia: lan Finlandia: Laani/lan r) commerciante: il soggetto che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali di

    cui all'articolo 2, comma 1, assicurando il loro regolare avvicendamento con il

    trasferimento degli animali stessi, entro trenta giorni dal loro acquisto, ad altra

    azienda non di sua proprieta'; s) veterinario riconosciuto: il medico veterinario riconosciuto dall'autorita' competente

    e soggetto al suo controllo, nell'ambito del sistema di sorveglianza epidemiologica di cui

    all'articolo 13.

    Art. 2.

  3. Il presente decreto disciplina, in particolare, gli scambi tra

    Stati membri di animali delle specie bovina e suina, ad eccezione del suino selvatico come

    definito all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica

    17 maggio 1996, n. 363, fatte salve le disposizioni previste dal decreto del Presidente

    della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, del decreto del Ministro della sanita' 5 ottobre

    1991, n. 375, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229, del

    decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 226, del decreto legislativo 30

    gennaio 1993, n. 27, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, del decreto

    legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, del

    decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, del decreto del Presidente della Repubblica

    30 aprile 1996, n. 317, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.

    362, e loro successive modifiche, nonche' dalla decisione 90/424/CEE.

    Art. 3.

  4. Gli animali di cui all'articolo 2, comma 1 possono essere

    destinati agli scambi solo se

    a) sottoposti ad un controllo di identita' e ad un esame clinico, da parte di un

    veterinario ufficiale, nelle ventiquattro ore precedenti la partenza e non presentano

    segni clinici di malattia; b) provenienti da un'azienda o da una zona non soggette, in relazione alla specie

    considerata, a divieti o restrizioni di polizia sanitaria, adottati sulla base di

    provvedimenti comunitari o nazionali; c) identificati conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della

    Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni, e, per i bovini, quelle di

    cui al regolamento (CE)820/97, e successive modifiche

    d) non destinati, nell'ambito di un programma nazionale o regionale per l'eradicazione di

    malattie contagiose o infettive, alla macellazione ne' essere soggetti a restrizioni di

    polizia sanitaria; e) non vengono in contatto con altri artiodattili di differente qualifica sanitaria dal

    momento in cui lasciano l'azienda di origine fino all'arrivo a destinazione; f) trasportati mediante mezzi di trasporto conformi alle prescrizioni di cui al decreto

    legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, e successive modificazioni, nonche' a quelle di cui

    all'articolo 10; g) accompagnati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato

    conforme al modello 1 o al modello 2 dell'allegato F, e redatto conformemente alle

    disposizioni di cui all'articolo 4.

    Art. 4.

  5. Il certificato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g),

    conforme al modello 1 o al modello 2 dell'allegato F deve essere provvisto di un numero di

    serie; esso e' costituito da un unico foglio e qualora sia necessario piu' di un foglio,

    questi devono formare un documento unico non divisibile. Il certificato, che deve essere

    rilasciato il giorno dell'esame clinico degli animali ed essere redatto almeno in una

    delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione, ha una validita' di 10 giorni a

    decorrere dalla data del citato esame clinico.

  6. Gli esami necessari al rilascio del certificato di cui al comma

    1, relativo alla partita di animali, compresi quelli necessari a garantire il rispetto di

    eventuali garanzie addizionali fissate in sede comunitaria, devono essere effettuati

    nell'azienda di origine o in un centro di raccolta; i certificati devono essere redatti

    dal veterinario ufficiale solo al termine delle ispezioni, delle visite e dei controlli

    previsti dal presente decreto.

  7. In deroga a quanto previsto al comma 2, il veterinario ufficiale

    puo' redigere il certificato relativo agli animali provenienti da centri di raccolta in

    base a certificato conforme a modelli di cui all'allegato F, le cui sezioni A e B siano

    state completate e attestate dal veterinario ufficiale competente sull'azienda di origine.

  8. II veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta,

    effettua, all'arrivo degli animali, tutti i controlli necessari.

  9. Il veterinario ufficiale, che provvede alla compilazione...

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