Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina. (Suppl. Ordinario n.120)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista la direttiva 97/12/CE del Consiglio, del 17 marzo 1997, che
modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in
materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, come modificata
dalle direttive 98/46/CE e 98/99/CE;
Vista la decisione 90/424/CEE;
Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive
modifiche;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e successive
modifiche;
Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile
1997, che istituisce un sistema d'identificazione e di registrazione dei bovini e relativo
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le politiche
agricole e per gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
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Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e all'articolo 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, e loro successive modifiche, esclusa quella
di azienda e di autorita' competente, cosi' definite
a) azienda: qualsiasi stabilimento agricolo, costruzione o altro luogo, anche all'aria
aperta, in cui gli animali sono tenuti, allevati o commercializzati, comprese le stalle di
sosta dei commercianti e i mercati; b) autorita' competente: le autorita' sanitarie di cui al titolo IV, capo I, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
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Inoltre si intende per
a) allevamento: qualsiasi animale o gruppo di animali tenuti in un'azienda come unita'
epidemiologica e se in una stessa azienda sono presenti piu' allevamenti tutti gli
allevamenti formano un'unita' avente la medesima qualifica sanitaria; b) animale da macello: un animale della specie bovina, comprese le specie Bison bison e
Bubalus bubalus, o della specie suina, destinato direttamente ad uno stabilimento di
macellazione o a un centro di raccolta dal quale puo' essere inviato solo ad uno
stabilimento di macellazione; c) animale da allevamento o da produzione: un animale della specie bovina comprese le
specie Bison bison e Bubalus bubalus, o della specie suina diverso da quelli di cui alla
lettera b) e, in particolare, destinato ad essere allevato, destinato alla produzione di
latte o di carne, oppure al lavoro, a mostre e esposizioni, fatta eccezione per gli
animali che partecipano a manifestazioni culturali e sportive; d) allevamento bovino ufficialmente indenne da tubercolosi: un allevamento bovino conforme
ai requisiti di cui all'allegato A, parte I, punti 1 e 2; e) Stato membro, o regione di Stato membro, ufficialmente indenne da tubercolosi: uno
Stato membro o una parte di esso conforme ai requisiti di cui all'allegato A, parte I,
punti 4 e 5; f) allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: un allevamento bovino conforme
ai requisiti di cui all'allegato A, parte II, punti 1 e 2; g) regione ufficialmente indenne da brucellosi: una regione di uno Stato membro conforme
ai requisiti di cui all'allegato A, parte II, punti 7, 8 e 9; h) Stato membro ufficialmente indenne da brucellosi: uno Stato membro conforme ai
requisiti di cui all'allegato A, parte Il, punti 7, 8 e 9; i) allevamento bovino indenne da brucellosi: un allevamento bovino conforme ai requisiti
di cui all'allegato A, parte Il, punti 4 e 5; l) allevamento ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica: un allevamento conforme
ai requisiti di cui all'allegato D, capitolo I, sezioni A e B; m) Stato membro, o regione di Stato membro, ufficialmente indenne da leucosi bovina
enzootica: uno Stato membro o regione di esso conforme ai requisiti di cui all'allegato D,
capitolo I, sezioni E e F; n) veterinario ufficiale: il medico veterinario dipendente dalla regione o dall'azienda
sanitaria locale; o) malattie soggette a denuncia obbligatoria: le malattie elencate nell'allegato E, parte
I; p) centro di raccolta: qualsiasi luogo, comprese le aziende di cui al comnma 1, lettera
a), ove vengono raggruppati i bovini e i suini di differenti aziende di origine, ai fini
della costituzione di gruppi di animali destinati agli scambi. autorizzato ai sensi
dell'articolo 9; q) regione: la parte del territorio di uno Stato membro, di superficie non inferiore a
2.000 km2j , soggetta al controllo delle autorita' veterinarie competenti, che include
almeno una delle seguenti regioni amministrative
Belgio: province/province Germania: Regierungsbezirk Danimarca: amt o isola Francia: departement Italia: provincia Lussemburgo
Paesi Bassi: rvv-kring Regno Unito: Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord: county Scozia: district o island area Irlanda: county Grecia: vonos Spagna: provincia Portogallo: territorio continentale: distrito; altre parti del territorio del Portogallo:
regiao autonoma Austria: Bezirk Svezia: lan Finlandia: Laani/lan r) commerciante: il soggetto che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali di
cui all'articolo 2, comma 1, assicurando il loro regolare avvicendamento con il
trasferimento degli animali stessi, entro trenta giorni dal loro acquisto, ad altra
azienda non di sua proprieta'; s) veterinario riconosciuto: il medico veterinario riconosciuto dall'autorita' competente
e soggetto al suo controllo, nell'ambito del sistema di sorveglianza epidemiologica di cui
all'articolo 13.
Art. 2.
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Il presente decreto disciplina, in particolare, gli scambi tra
Stati membri di animali delle specie bovina e suina, ad eccezione del suino selvatico come
definito all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 1996, n. 363, fatte salve le disposizioni previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, del decreto del Ministro della sanita' 5 ottobre
1991, n. 375, del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 229, del
decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 226, del decreto legislativo 30
gennaio 1993, n. 27, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, del decreto
legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1996, n. 317, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
362, e loro successive modifiche, nonche' dalla decisione 90/424/CEE.
Art. 3.
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Gli animali di cui all'articolo 2, comma 1 possono essere
destinati agli scambi solo se
a) sottoposti ad un controllo di identita' e ad un esame clinico, da parte di un
veterinario ufficiale, nelle ventiquattro ore precedenti la partenza e non presentano
segni clinici di malattia; b) provenienti da un'azienda o da una zona non soggette, in relazione alla specie
considerata, a divieti o restrizioni di polizia sanitaria, adottati sulla base di
provvedimenti comunitari o nazionali; c) identificati conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni, e, per i bovini, quelle di
cui al regolamento (CE)820/97, e successive modifiche
d) non destinati, nell'ambito di un programma nazionale o regionale per l'eradicazione di
malattie contagiose o infettive, alla macellazione ne' essere soggetti a restrizioni di
polizia sanitaria; e) non vengono in contatto con altri artiodattili di differente qualifica sanitaria dal
momento in cui lasciano l'azienda di origine fino all'arrivo a destinazione; f) trasportati mediante mezzi di trasporto conformi alle prescrizioni di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, e successive modificazioni, nonche' a quelle di cui
all'articolo 10; g) accompagnati durante il trasporto verso il luogo di destinazione da un certificato
conforme al modello 1 o al modello 2 dell'allegato F, e redatto conformemente alle
disposizioni di cui all'articolo 4.
Art. 4.
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Il certificato di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g),
conforme al modello 1 o al modello 2 dell'allegato F deve essere provvisto di un numero di
serie; esso e' costituito da un unico foglio e qualora sia necessario piu' di un foglio,
questi devono formare un documento unico non divisibile. Il certificato, che deve essere
rilasciato il giorno dell'esame clinico degli animali ed essere redatto almeno in una
delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione, ha una validita' di 10 giorni a
decorrere dalla data del citato esame clinico.
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Gli esami necessari al rilascio del certificato di cui al comma
1, relativo alla partita di animali, compresi quelli necessari a garantire il rispetto di
eventuali garanzie addizionali fissate in sede comunitaria, devono essere effettuati
nell'azienda di origine o in un centro di raccolta; i certificati devono essere redatti
dal veterinario ufficiale solo al termine delle ispezioni, delle visite e dei controlli
previsti dal presente decreto.
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In deroga a quanto previsto al comma 2, il veterinario ufficiale
puo' redigere il certificato relativo agli animali provenienti da centri di raccolta in
base a certificato conforme a modelli di cui all'allegato F, le cui sezioni A e B siano
state completate e attestate dal veterinario ufficiale competente sull'azienda di origine.
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II veterinario ufficiale responsabile del centro di raccolta,
effettua, all'arrivo degli animali, tutti i controlli necessari.
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Il veterinario ufficiale, che provvede alla compilazione...
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