L'acquisizione degli interessi privati nel procedimento amministrativo: un diverso modo di tutela dell'interesse pubblico?
Autore | Meale A. |
Pagine | 1477-1491 |
1477
Agostino Meale
L’ACQUISIZIONE DEGLI INTERESSI PRIVATI
NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:
UN DIVERSO MODO DI TUTELA DELL’INTERESSE PUBBLICO?
SOMMARIO: I. L’interesse pubblico e la Costituzione. - II. Iniziativa privata e potere autoritativo. - III. La tutela
dell’interesse privato attraverso la cura dell’interesse pubblico. - IV. La prudenza dei Giudici amministrativi.
- V. Le situazioni di interesse e la legittimità dell’azione amministrativa. - VI Conclusioni.
I. L’interesse pubblico e la Costituzione
In una Costituzione che pone al centro del sistema il principio personalista (art. 2)
e riconosce e garantisce i diritti inviolabili del soggetto, come singolo e parte delle
formazioni sociali in cui svolge la sua personalità, il concetto di interesse pubblico o
primario può adesso essere considerato alla stregua di un criterio di misura del rapporto
cittadino-utente-pubblica amministrazione, che deve essere concreto ed attuale. Per ve-
ro, per dirla con il BENVENUTI1, l’evoluzione del diritto amministrativo è iniziata e si è
sviluppata incentrandosi più sullo studio del sistema delle competenze e dei poteri che
sugli effetti sui consociati e solo sommariamente «dell’affermazione della posizione
del cittadino nei confronti dell’amministrazione».
Il rapporto tra privato e pubblica amministrazione, storicamente, è sempre stato vi-
sto infatti come di subordinazione all’autorità che di sovente ha agito attraverso
l’esercizio di un potere autoritativo, privo di qualsiasi forma di partecipazione o con-
senso ed ha privilegiato unicamente l’interesse pubblico senza curarsi, quindi, degli in-
teressi dei singoli.
Come ricorda G. MIELE2 «rar e volte succede che il privato possa da solo, senza la
volontà dell’amministrazione, raggiungere il fine che si ripromette». In altre parole, il bene
della vita poteva essere realizzato o raggiunto solo attraverso l’esercizio dell’azione ammi-
nistrativa, oltretutto difficilmente sindacabile. Questo, del resto, è il substrato su cui si è
fondato e sviluppato il dualismo tra le figure soggettive dell’interesse legittimo e del diritto
soggettivo che involge, inevitabilmente, anche il rapporto “politico” tra i cittadini e lo Stato
che oggi si svolge considerando l’interesse pubblico non più come limite ma come obietti-
vo da perseguire per raggiungere anche il fine privato, frutto evidentemente del mutato
rapporto in senso democratico tra utente e pubblica amministrazione.
Alle origini del diritto amministrativo moderno, l’interesse particolare del privato
non era specificamente considerato, in quanto visto sempre nel cono d’ombra
dell’interesse pubblico, né conseguentemente particolarmente tutelato. Con la legge per
l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia 20 marzo 1865 n. 2248, All. E, si at-
tribuì all’autorità pubblica la competenza a risolvere i conflitti tra cittadini ed ammini-
strazione che non riguardavano diritti civili e politici, prima con decreto dell’autorità e
poi con ricorso in via gerarchica. Solo nel 1889, con la legge n. 5992, e la istituzione
della IV Sezione del Consiglio di Stato, si è configurato, come noto, il primo embrione
di effettiva tutela nei confronti dell’amministrazione con l’introduzione del ricorso per
vizi di legittimità.
1 E. GUICCIARDI, Per un dir itto amministrativo par itario, in Studi in memoria, Padova, 1975.
2 In La manifestazione di volontà del pr ivato nel dir itto amministrativo, Anonima Romana Editoriale,
1931, 2.
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