DELIBERAZIONE 19 dicembre 2002 - Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002. (Deliberazione n. 131/02)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, che detta una nuova disciplina intesa ad assicurare maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche, in un'ottica integrata del ciclo dell'acqua, e visti in particolare gli articoli 13, 14 e 15 di detta legge; Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, in materia di lavori pubblici; Visto l'art. 12 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito nella legge 21 ottobre 1994, n. 584, che modifica l'art. 32, comma 3, della citata legge n. 36/1994; Visto l'art. 2, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 172, che demanda a questo Comitato di fissare - sino all'elaborazione del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della citata legge n. 36/1994 - criteri, parametri e limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio idrico, con particolare riferimento alle quote di tariffe riferite al servizio di fognatura e di depurazione; Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, che all'art. 3, commi 42-47, reca disposizioni in materia di fissazione della quota di tariffa riferita al servizio di depurazione; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, relativo all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 settembre 1997, n.

342, recante disposizioni in materia di contabilita', di equilibrio e di dissesto finanziario di detti enti locali; Visto l'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, che prevede la predisposizione di un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, poi adottato con decreto del Ministro dell'ambiente in data 29 luglio 1997, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale, che, tra l'altro, all'art. 8 vincola i proventi derivanti dall'applicazione dell'art. 14, comma 1, della legge n.

36/1994 alla realizzazione degli interventi inclusi nel piano straordinario di cui sopra.

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che con l'art.

20 attribuisce alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni esercitate dagli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato soppressi, ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto legislativo n. 112/1998, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 448, che, all'art. 31, comma 29, configura i corrispettivi dei servizi di fognatura e di depurazione quali quote di tariffa ai sensi del richiamato art. 13 della legge n. 36/1994 e che fino all'entrata in vigore del suddetto metodo normalizzato, ferma restando l'applicazione del metodo stesso per ambiti successivi, non appena definita a cura degli enti locali competenti la relativa tariffa, demanda a questo Comitato di stabilire criteri, parametri e limiti per le determinazioni tariffarie concernenti tutte le tre componenti del servizio idrico (acquedotto, fognatura e depurazione); Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, con il quale sono state recepite le direttive del Consiglio 91/271/CEE e 91/676/CEE, concernenti, rispettivamente, il trattamento delle acque reflue urbane e la protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati, e visto altresi' il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, con il quale sono state apportate modifiche a detto decreto; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, con il quale e' stata recepita la direttiva del Consiglio 98/83/CE, relativa alla qualita' delle acque per il consumo umano; Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004 che, tra l'altro, pone l'obiettivo di realizzare nel periodo 2002-2004 investimenti in infrastrutture di interesse pubblico con ricorso al capitale privato mediante procedure di project financing; Viste le delibere con le quali questo Comitato ha formulato, in via transitoria e con riferimento alle singole annualita', direttive per la determinazione delle tariffe dei servizi acquedottistico, di fognatura e - a far data dal 1999 - di depurazione e viste in particolare: la delibera 18 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n.

28/1998), con la quale sono state, tra l'altro, dettate le disposizioni procedurali per il calcolo delle tariffe e delle verifiche relative, la delibera 19 febbraio 1999, n. 8 (Gazzetta Ufficiale n. 96/1999), con la quale sono state dettate direttive per la determinazione delle tariffe del servizio acquedottistico, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999 e la cui validita' e' stata confermata sino al 30 giugno 2000, la delibera 22 giugno 2000, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 192/2000), con la quale sono state analogamente dettate direttive per il periodo 1 luglio 2000 - 30 giugno 2001 la delibera 4 aprile 2001, n. 52 (Gazzetta Ufficiale n.

165/2001) con la quale sono state previste direttive analoghe per il periodo 1 luglio 2001 - 30 giugno 2002; Vista la propria delibera 24 aprile 1996 (Gazzetta Ufficiale n.

118/1996), come integrata con propria delibera 17 marzo 2000, n. 30 (Gazzetta Ufficiale n. 104/2000), concernente la definizione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita'; Vista la propria delibera 8 maggio 1996, n. 81 (Gazzetta Ufficiale n. 138/1996), relativa all'istituzione del Nucleo di consulenza per l'attuazione di dette linee guida (NARS), e vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 199/1998) con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha proceduto all'aggiornamento del proprio regolamento interno, confermando il NARS quale proprio organo consultivo in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilita'; Vista la delibera 8 marzo 2001, n. 23 (Gazzetta Ufficiale n.

71/2001), con la quale questo Comitato ha dettato gli indirizzi per l'utilizzo delle risorse da destinare ai programmi stralcio di cui all'art. 141, comma 4, della legge n. 388/2000, condizionando l'eventuale adozione di incrementi tariffari al rilascio di un'attestazione, da parte dell'ATO o della provincia competente, sui proventi delle tariffe di depurazione ex art. 3, commi 42-47, della legge finanziaria n. 549/1995 accantonati per investimenti e sui proventi delle tariffe di fognatura...

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