LEGGE 8 ottobre 1997, n. 344 - Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale

Coming into Force14 Ottobre 1997
Enactment Date08 Ottobre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/10/13/097G0382/CONSOLIDATED/20010404
Published date13 Ottobre 1997
Official Gazette PublicationGU n.239 del 13-10-1997
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Sviluppo della progettazione di interventi ambientali e promozione di figure professionali)

  1. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale, il Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze, promuove iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche, in modo da aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacita' di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea. Tale attivita' e' promossa e organizzata di intesa con le regioni interessate e sentiti, ove necessario, gli altri Ministeri competenti.

  2. Al fine di garantire migliori pratiche ambientali con adeguati livelli professionali nella realizzazione e nella gestione di interventi ambientali prioritari, nel caso in cui siano necessarie specifiche competenze non reperibili nelle figure professionali disponibili, il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove e realizza, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati interessati, corsi di formazione finalizzati al conseguimento delle necessarie professionalita'. I progetti formativi saranno finanziati anche mediante utilizzo delle risorse gia' previste per tali attivita' dall'Unione europea e di quelle regionali.

  3. Il Ministero dell'ambiente promuove, in collaborazione con le amministrazioni interessate e in particolare con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, obiettivi e attivita' di educazione, di formazione anche di livello universitario e di ricerca scientifica, finalizzate alla preparazione e al riconoscimento di profili professionali per sviluppare e qualificare l'occupazione in campo ambientale.

  4. Per le azioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e puo' stipulare apposite convenzioni con universita', enti di ricerca, istituti speciali, enti pubblici e soggetti privati professionalmente riconosciuti e con le regioni interessate.

  5. Per la realizzazione delle azioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' autorizzata la spesa di lire 13.800 milioni a decorrere dall'anno 1997.

Art 2.

(Promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilita' urbana)

  1. Il Ministro dell'ambiente assegna annualmente i premi per lo sviluppo delle tecnologie pulite in relazione ai processi e prodotti industriali, la sostenibilita' ambientale delle aree urbane, la riduzione ed il recupero dei rifiuti, anche al fine di rafforzare ed indirizzare la diffusione di interventi innovativi in aree urbane per la gestione sostenibile e consapevole di ambiti territoriali particolarmente degradati, ivi comprese le azioni per le citta' amiche dell'infanzia. Gli interventi relativi alle aree urbane dovranno svilupparsi seguendo i principi del "Piano d'azione di Lisbona", approvato da rappresentanti delle citta' d'Europa a Lisbona l'8 ottobre 1996 a conclusione dei lavori della Seconda Conferenza europea sulle citta' sostenibili. L'assegnazione dei premi di cui al primo periodo e' riservata per i due terzi alle piccole e medie imprese.

  2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, definisce i criteri per l'individuazione dei premi di cui al comma 1 nonche' le modalita' procedurali per lo svolgimento dei relativi concorsi.

  3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente puo' avvalersi del supporto tecnico dell'ANPA, dei comuni, delle aziende pubbliche di servizi o di loro organismi associativi.

  4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1997, 1998 e 1999.

Art 3.

(Informazione, educazione ambientale e sensibilizzazione)

  1. Per il proseguimento ed il potenziamento delle attivita' di educazione, informazione e sensibilizzazione ambientale, anche attraverso l'organizzazione di specifiche campagne, la predisposizione e la diffusione della relazione sullo stato dell'ambiente, lo sviluppo di strumenti informatici per le attivita' di informazione ed educazione ambientale, e' autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

Una quota della somma di cui al periodo precedente, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, e' destinata ai programmi di cooperazione regionale, finalizzati a sviluppare azioni di educazione e sensibilizzazione nel bacino del Mediterraneo, cofinanziati dall'Unione europea.

Art 4.

(Interventi per la conservazione della natura)

  1. Sono istituiti a decorrere dall'anno 1998 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, i seguenti parchi nazionali:

    1. Cinque Terre;

    2. Sila;

    3. Asinara.

  2. Nelle aree dell'Appennino di significativo o rilevante interesse naturalistico e ambientale, comprese nei territori delle province di Reggio Emilia, Parma e Massa Carrara, previa verifica del consenso dei comuni e delle province interessati, previa perimetrazione e individuazione della denominazione stabilite, su proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate, e' istituito un parco nazionale; con la medesima procedura si provvede ad eventuali allargamenti del territorio del parco ad aree contermini.

  3. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:

    "l-bis) costa teatina".

  4. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee) e' aggiunta la seguente:

    "ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano"".

  5. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1998 provvede, sentiti la regione e gli enti locali competenti, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dei parchi di cui ai commi 3 e 4.

  6. All'Ente parco nazionale della Sila sara' affidata la gestione dei territori attualmente ricadenti nel parco nazionale della Calabria, con esclusione di quelli facenti parte del parco nazionale dell'Aspromonte, nonche' la gestione di altre aree di interesse naturalistico definite dal decreto istitutivo del parco stesso.

  7. All'Ente parco dell'Asinara sara' affidata la gestione del territorio dell'omonima isola. Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: ", Gennargentu e dell'isola dell'Asinara" sono sostituite dalle seguenti: "e del Gennargentu".

  8. Per i parchi nazionali di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dal 1 gennaio 1998.

  9. Per l'istituzione dei parchi di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzato un tetto massimo di spesa rispettivamente di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 6.000 milioni a partire dall'anno 1999.

  10. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 6, 7, 8 e 9 si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1998 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1999 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

  11. Per la realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, finalizzati all'istituzione e al funzionamento...

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