Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee" (legge comunitaria 1999), e in particolare, gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e per gli affari regionali; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1. (Finalita') 1. Il presente decreto disciplina la qualita' delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrita' e la pulizia.
Art
2.
Definizioni
Ai fini del presente decreto, si intende per: a) "acque destinate al consumo umano":
1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile,
per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici,
a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una
rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in
contenitori;
2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la
fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul
mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano,
escluse quelle, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera e), la cui qualita' non puo' avere conseguenze sulla
salubrita' del prodotto alimentare finale;
-
"impianto di distribuzione domestico": le conduttore, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente
utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano
e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto
di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di
seguito denominata punto di consegna, e' costituita dal contatore,
salva diversa indicazione del contratto di somministrazione;
-
"gestore": il gestore del servizio idrico integrato, cosi' come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;
-
"autorita' d'ambito": la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio
1994, n. 36, e, fino alla piena operativita' del servizio idrico
integrato, l'amministrazione pubblica titolare del servizio".
Art
2.
Definizioni
Ai fini del presente decreto, si intende per: a) "acque destinate al consumo umano":
1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile,
per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici,
a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una
rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in
contenitori;
2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la
fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul
mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano,
escluse quelle, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera e), la cui qualita' non puo' avere conseguenze sulla
salubrita' del prodotto alimentare finale;
-
"impianto di distribuzione domestico": le conduttore, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente
utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano
e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto
di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di
seguito denominata punto di consegna, e' costituita dal contatore,
salva diversa indicazione del contratto di somministrazione;
-
"gestore": il gestore del servizio idrico integrato, cosi' come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ((,
nonche' chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici
autonomi o cisterne, fisse o mobili;));
-
"autorita' d'ambito": la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio
1994, n. 36, e, fino alla piena operativita' del servizio idrico
integrato, l'amministrazione pubblica titolare del servizio".
Art
5.
Punti di rispetto della conformita'
-
I valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti:
-
per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il
consumo umano;
per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
-
per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono
imbottigliate o introdotte nei contenitori;
per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.
Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato all'articolo 2, comma 1, lettera b). Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua e' fornita al pubblico, il titolare ed il gestore dell'edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell'allegato 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto.
-
Qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato 1, non siano conformi a tali valori al rubinetto, le aziende unita' sanitarie locali, anche in collaborazione l'autorita' d'ambito e con il gestore, dispongono che:
-
siano prese misure appropriate per eliminare il rischio che le
acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura;
-
i consumatori interessati siano debitamente informati e
consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da
adottare.
Art
5.
Punti di rispetto della conformita'
-
I valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti:
per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficolta' tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano; b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori e nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il consumo; d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.
-
Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna...