DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2001, n. 31 - Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano

Coming into Force18 Marzo 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/03/03/001G0074/CONSOLIDATED/20200922
Enactment Date02 Febbraio 2001
Published date03 Marzo 2001
Official Gazette PublicationGU n.52 del 03-03-2001 - Suppl. Ordinario n. 41
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee" (legge comunitaria 1999), e in particolare, gli articoli 1 e 2 e l'allegato A;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e per gli affari regionali; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1. (Finalita') 1. Il presente decreto disciplina la qualita' delle acque destinate al consumo umano al fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque, garantendone la salubrita' e la pulizia.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) "acque destinate al consumo umano":

1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile,

per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici,

a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una

rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in

contenitori;

2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la

fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul

mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano,

escluse quelle, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1,

lettera e), la cui qualita' non puo' avere conseguenze sulla

salubrita' del prodotto alimentare finale;

  1. "impianto di distribuzione domestico": le conduttore, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente

    utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano

    e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto

    di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di

    seguito denominata punto di consegna, e' costituita dal contatore,

    salva diversa indicazione del contratto di somministrazione;

  2. "gestore": il gestore del servizio idrico integrato, cosi' come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto

    legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche;

  3. "autorita' d'ambito": la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio

    1994, n. 36, e, fino alla piena operativita' del servizio idrico

    integrato, l'amministrazione pubblica titolare del servizio".

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) "acque destinate al consumo umano":

1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile,

per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici,

a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una

rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in

contenitori;

2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la

fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul

mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano,

escluse quelle, individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 1,

lettera e), la cui qualita' non puo' avere conseguenze sulla

salubrita' del prodotto alimentare finale;

  1. "impianto di distribuzione domestico": le conduttore, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente

    utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano

    e la rete di distribuzione esterna. La delimitazione tra impianto

    di distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna, di

    seguito denominata punto di consegna, e' costituita dal contatore,

    salva diversa indicazione del contratto di somministrazione;

  2. "gestore": il gestore del servizio idrico integrato, cosi' come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera o-bis) del decreto

    legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ((,

    nonche' chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici

    autonomi o cisterne, fisse o mobili;));

  3. "autorita' d'ambito": la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio

    1994, n. 36, e, fino alla piena operativita' del servizio idrico

    integrato, l'amministrazione pubblica titolare del servizio".

Art 3.

(Esenzioni)

  1. La presente normativa non si applica:

  1. alle acque minerali naturali e medicinali riconosciute;

  2. alle acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualita' delle stesse non ha ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei consumatori interessati, individuate con decreto del Ministro della sanita', di concerto i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dei lavori pubblici e delle politiche agricole e forestali.

Art 4.

(Obblighi generali)

  1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.

  2. Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano:

    1. non devono contenere microrganismi e parassiti, ne' altre sostanze, in quantita' o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;

    2. fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I;

    3. devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 1.

  3. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non puo' avere l'effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualita' delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla tutela della salute umana, ne' l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile.

Art 5.

Punti di rispetto della conformita'

  1. I valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti:

    1. per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il

      consumo umano;

    2. per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;

    3. per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono

      imbottigliate o introdotte nei contenitori;

    4. per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.

  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore si considera aver adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato all'articolo 2, comma 1, lettera b). Per gli edifici e le strutture in cui l'acqua e' fornita al pubblico, il titolare ed il gestore dell'edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro fissati nell'allegato 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto.

  3. Qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro fissati nell'allegato 1, non siano conformi a tali valori al rubinetto, le aziende unita' sanitarie locali, anche in collaborazione l'autorita' d'ambito e con il gestore, dispongono che:

    1. siano prese misure appropriate per eliminare il rischio che le

      acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura;

    2. i consumatori interessati siano debitamente informati e

      consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da

      adottare.

Art 5.

Punti di rispetto della conformita'

  1. I valori di parametro fissati nell'allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti:

    1. per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficolta' tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e nel punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano; b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui fuoriescono dalla cisterna;

    2. per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori e nelle confezioni in fase di commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il consumo; d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.

  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), si considera che il gestore abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna...

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