Art
1.
Tutela e uso delle risorse idriche
Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che e' salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarieta'.
Qualsiasi uso delle acque e' effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali.
Art
1.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
Art
2.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
Art
3.
Art 3 Equilibrio del bilancio idrico
L'Autorita' di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilita' di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.
Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorita' di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.
Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.
Art
3.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
Art
4.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
Art
5.
(Risparmio idrico)
Il risparmio della risorsa idrica e' conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:
risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite;
installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;
installazione di contatori in ogni singola unita' abitativa nonche' di contatori differenziati per le attivita' produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo.
2 Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' adottato un regolamento per la definizione dei criteri e del metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono al Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni eseguite con la predetta metodologia.
Art
5.
Risparmio idrico
((1. Le regioni prevedono norme e misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi ed in particolare a:
migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;
realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed abitativo;
dinstallare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unita' abitativa nonche' contatori differenziati per le attivita' produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue.
1-bis. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, prevedono reti duali al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate, nonche' tecniche di risparmio della risorsa. Il comune rilascia la concessione edilizia se il progetto prevede l'installazione di contatori per ogni singola unita' abitativa, nobche' il collegamento a reti duali, ove gia' disponibili. ))
2 Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' adottato un regolamento per la definizione dei criteri e del metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono al Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni eseguite con la predetta metodologia.
Art
5.
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
Art
6.
(Modalita' per il riutilizzo delle acque reflue)
-
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione dell'articolo 2, primo comma, lettera e), della legge 10 maggio 1976, n.319, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dei lavori pubblici, della sanita' e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate norme tecniche riguardanti:
le tipologie di uso...