Sentenza nº 192 da Constitutional Court (Italy), 14 Giugno 2007

RelatoreGiovanni Maria Flick
Data di Resoluzione14 Giugno 2007
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 192

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Franco††††††††††††††††††††† BILE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

- Giovanni Maria††††††††† FLICK†††††††††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

- Francesco†††††††††††††††† AMIRANTE††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Ugo †††††††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††††††††††††††††††††††† "

- Alfio†††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††† "

- Alfonso†††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Franco††††††††††††††††††††† GALLO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Luigi†††††††††††††††††††††††† MAZZELLA††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Gaetano††††††††††††††††††† SILVESTRI†††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Sabino††††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Maria Rita†††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Giuseppe†††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

- Paolo Maria††††††††††††† NAPOLITANO††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 69, comma quarto del codice penale, come modificato dallíart. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), promossi con ordinanze del 12 (nn. 2 ordinanze) e del 24 gennaio 2006 dal Tribunale di Ravenna, del 3 marzo, del 28 febbraio, dellí8 marzo, dellí8 e del 3 aprile 2006 dal Tribunale di Cagliari, del 25 marzo 2006 dal Tribunale di Perugia, dellí11 marzo 2006 dal Tribunale di Cagliari, del 14 marzo 2006 dal Tribunale di Livorno, del 24 febbraio 2006 dal Tribunale di Firenze, del 6 aprile 2006 dal Tribunale di Perugia, del 23 giugno 2006 dal Tribunale di Cagliari e del 20 maggio 2006 dal Tribunale di Perugia, rispettivamente iscritte ai nn. 102, 103, 104, 223, 235, 295, 297, 307, 308, da 404 a 406, 408, 559 e 615 del registro ordinanze 2006 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 15, 29, 37, 42, 49, prima serie speciale, dellíanno 2006 e 3, prima serie speciale, dellíanno 2007.

†††††††† Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

†††††††† udito nella camera di consiglio del 4 giugno 2007 il Giudice relatore Giovanni Maria Flick.

Ritenuto in fatto

  1. ñ† Il Tribunale di Ravenna, con tre ordinanze di analogo tenore emesse il 12 gennaio 2006 (r.o. n. 102 e n. 103 del 2006) e il 24 gennaio 2006 (r.o. n. 104 del 2006), ed il Tribunale di Cagliari, con ordinanza emessa lí8 marzo 2006 (r.o. n. 295 del 2006), hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimit‡ costituzionale dellíart. 69, quarto comma, del codice penale, come sostituito dallíart. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui, nel disciplinare il concorso di circostanze eterogenee, vieta al giudice di ritenere le circostanze attenuanti prevalenti sullíaggravante della recidiva reiterata, prevista dallíart. 99, quarto comma, cod. pen.

    I giudici a quibus ñ investiti dei processi nei confronti di persone imputate dei reati di estorsione in concorso (ordinanza r.o. n. 102 del 2006); di detenzione e vendita illecite di sostanze stupefacenti (ordinanze r.o. n. 103 e n. 295 del 2006); e di rapina aggravata, violenza sessuale aggravata e porto abusivo di arma (ordinanza r.o. n. 104 del 2006) ñ riferiscono che in ciascuno dei casi sottoposti al loro esame sarebbero configurabili a favore degli imputati (la cui responsabilit‡ risulterebbe comprovata dalle acquisizioni processuali) determinate circostanze attenuanti: rispettivamente, quella del contributo di minima importanza alla commissione del reato, di cui allíart. 114 cod. pen.; quella del fatto di lieve entit‡, di cui allíart. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza); e quelle del danno patrimoniale di speciale tenuit‡ e dellíavvenuta riparazione del danno, di cui allíart. 62, numeri 4) e 6), cod. pen.

    Agli imputati ñ soggiungono i rimettenti ñ Ë stata tuttavia contestata la recidiva reiterata, di cui allíart. 99, quarto comma, cod. pen., avendo essi riportato in precedenza due o pi˘ condanne per delitti dolosi di vario genere.

    CiÚ premesso, i giudici a quibus osservano come le disposizioni regolative del cosiddetto giudizio di comparazione fra circostanze eterogenee trovino applicazione, in virt˘ dellíart. 69, quarto comma, cod. pen., anche quando si tratti di circostanze inerenti alla persona del colpevole, qual Ë la recidiva. A seguito, tuttavia, della modifica operata dallíart. 3 della legge n. 251 del 2005 ñ entrata in vigore prima della commissione dei fatti oggetto dei giudizi a quibus ñ restano esclusi ´i casi previsti dallíart. 99, quarto comma, nonchÈ dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4)ª, cod. pen., per i quali ´vi Ë divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravantiª. Di conseguenza, le circostanze attenuanti configurabili nei casi di specie a favore degli imputati ñ le quali, anteriormente alla novella, avrebbero dovuto essere ritenute senzíaltro prevalenti sulla recidiva reiterata, tenuto conto delle modalit‡ dei fatti e dellíentit‡ dei precedenti penali dei giudicabili ñ alla luce dellíattuale formulazione della norma censurata potrebbero essere considerate, al pi˘, solo equivalenti ad essa.

    A parere dei rimettenti, peraltro, la neointrodotta regola limitativa degli esiti del giudizio di comparazione tra circostanze si porrebbe in contrasto sia ´con il principio di ragionevolezza quale accezione particolare del principio di uguaglianzaª (art. 3, primo comma, Cost.), il quale funge da limite alla discrezionalit‡ legislativa nella determinazione della qualit‡ e quantit‡ delle sanzioni penali; sia con il principio della funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).

    Il giudizio di bilanciamento tra circostanze costituirebbe, difatti, uno strumento per consentire al giudice il perfetto adeguamento della pena al caso concreto, tramite la valorizzazione degli elementi positivi o negativi pi˘ significativi ai fini della qualificazione del fatto e del suo autore. Precludendo in assoluto la dichiarazione di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva reiterata, la norma censurata determinerebbe, viceversa, un ´appiattimentoª del trattamento sanzionatorio, in rapporto a situazioni che potrebbero risultare assai diverse; e rischierebbe, al tempo stesso, di imporre líapplicazione di pene manifestamente sproporzionate allíentit‡ del fatto, la cui espiazione non consentirebbe la rieducazione del condannato.

    Tale evenienza ricorrerebbe puntualmente nei casi di specie: giacchÈ, una volta ritenute le attenuanti solo equivalenti alla recidiva reiterata, le pene minime irrogabili agli imputati (prima della diminuzione prevista per il rito abbreviato, da essi richiesto) ñ vale a dire: cinque anni di reclusione ed euro 516 di multa, nei casi di cui alle ordinanze r.o. n. 102 e n. 104 del 2006; due anni di reclusione ed euro 5.164 di multa, nei casi di cui alle ordinanze r.o. n. 103 e n. 295 del 2006 ñ si rivelerebbero palesemente eccessive rispetto ai fatti per cui si procede.

    Líordinanza r.o. n. 104 del 2006 soggiunge, altresÏ, che líirragionevolezza denunciata risulterebbe esaltata dal fatto che la preclusione del giudizio di prevalenza delle attenuanti Ë stata sancita a carico del recidivo reiterato indipendentemente dalla gravit‡ dei delitti commessi, dalla data della loro commissione e dallíentit‡ delle pene irrogate: mentre ad una diversa conclusione si sarebbe potuti pervenire qualora la preclusione in parola fosse stata limitata ai soli recidivi reiterati condannati per reati di una certa gravit‡, analogamente a quanto lo stesso legislatore della legge n. 251 del 2005 ha stabilito nel novellare líart. 62-bis cod. pen., in tema di concessione delle attenuanti generiche.

  2. ñ Analoga questione di legittimit‡ costituzionale Ë stata sollevata dal Tribunale di Livorno, con ordinanza emessa il 14 marzo 2006 (r.o. n. 405 del 2006), nellíambito di un processo penale nei confronti di persona imputata del reato di cessione e detenzione illecite di sostanza stupefacente, di cui allíart. 73, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. n. 309 del 1990 (come modificato dallíart. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2006, n. 49), con líaggravante della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale.

    Sulla premessa della configurabilit‡, nel caso di specie, dellíattenuante del fatto di lieve entit‡, di cui al comma 5 del citato art. 73, anche tale giudice rimettente assume che líart. 69, quarto comma, cod. pen. ñ impedendo, nellíattuale formulazione, di ritenere le circostanze attenuanti prevalenti sulla recidiva reiterata ñ contrasti tanto con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), stante il radicale divario, a fronte della commissione del medesimo fatto, tra la pena che puÚ essere inflitta al recidivo reiterato e quella irrogabile al soggetto che non lo Ë; quanto con la funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), considerata líassoluta sproporzione del trattamento sanzionatorio rispetto alla effettiva gravit‡ dellíillecito, che in casi quale quello oggetto del giudizio a quo la norma censurata finirebbe per determinare.

  3. ñ Con...

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