LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251 - Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione

Coming into Force08 Dicembre 2005
Enactment Date05 Dicembre 2005
Published date07 Dicembre 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/12/07/005G0277/CONSOLIDATED/20061129
Official Gazette PublicationGU n.285 del 07-12-2005
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. L'articolo 62-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:

    "Art. 62-bis - (Circostanze attenuanti generiche). - Il giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, puo' prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate in ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale puo' anche concorrere con una o piu' delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

    Ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni".

  2. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. al primo comma, le parole: "da tre a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni";

    2. al secondo comma, le parole: "quattro" e "nove" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "sette" e "dodici";

    3. al quarto comma, le parole: "quattro" e "dieci" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "sette" e "quindici" e le parole: "cinque" e "quindici" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "dieci" e "ventiquattro".

  3. All'articolo 418, primo comma, del codice penale, le parole: "fino a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a quattro anni".

Art 2.
  1. Al primo comma dell'articolo 644 del codice penale, le parole: "da uno a sei anni e con la multa da euro 3.098 a euro 15.493" sono sostituite dalle seguenti: "da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000".

Art 3.
  1. Il quarto comma dell'articolo 69 del codice penale e' sostituito dal seguente:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonche' dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi e' divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato".

Art 4.
  1. L'articolo 99 del codice penale e' sostituito dal seguente:

"Art. 99 - (Recidiva). - Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, puo' essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.

La pena puo' essere aumentata fino alla meta':

1) se il nuovo delitto non colposo e' della stessa indole;

2) se il nuovo delitto non colposo e' stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo delitto non colposo e' stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano piu' circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena e' della meta'.

Se il recidivo commette un altro delitto non colposo, l'aumento della pena, nel caso di cui al primo comma, e' della meta' e, nei casi previsti dal secondo comma, e' di due terzi.

Se si tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per la recidiva e' obbligatorio e, nei casi indicati al secondo comma, non puo' essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva puo' superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo".

Art 5.
  1. All'articolo 81 del codice penale, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:

    "Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello piu' grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT