CONCORSO (scad. 27 gennaio 2005)

L'ISPETTORE GENERALE CAPO

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ed in particolare l'art. 3, comma 3, il quale statuisce che l'ispettorato centrale repressione frodi e' posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, ed opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilita' di spesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, recante «Rideterminazione della dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali dell'ispettorato centrale repressione frodi»; Visto il decreto 13 febbraio 2003, n. 44, recante «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'ispettorato centrale repressione frodi», con il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 gennaio 2001, n. 3, e' stato emanato il Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'ispettorato centrale repressione frodi; Vista la legge 27 marzo 2004, n. 77, recante «Disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca» ed in particolare l'art. 2-bis, con il quale l'organico dell'Ispettorato centrale repressione frodi e' stato aumentato di duecentotrentanove unita' complessive, delle quali sessantacinque appartenenti alla posizione economica C2, ed il successivo art. 2-ter, con il quale l'Ispettorato medesimo e' stato autorizzato ad assumere le predette unita' di personale, in deroga al divieto di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e al divieto di cui all'art. 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2004 di ripartizione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali, con riferimento alla sede centrale ed alle sedi periferiche dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 11 novembre 2004, n. 294, recante modifiche al sopra citato decreto ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 35, relativo al reclutamento di personale; Viste le norme di contrattazione collettiva nazionale vigenti nel comparto Ministeri; Visto l'accordo con le organizzazioni sindacali relativo all'ordinamento professionale dell'ispettorato centrale repressione frodi sottoscritto in data 20 settembre 2001 e successive modifiche apportate con accordo sottoscritto il 4 dicembre 2003; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, recante il regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente l'istituzione dell'agronomo di zona e il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ed, in particolare, l'art. 18; Considerato che il predetto art. 18 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, riconosce, tra l'altro, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria al personale adibito al servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione nel commercio e nelle sostanza di uso agrario nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferiti; Ritenuto, pertanto che, in considerazione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria spettante ai vincitori dei concorso, non puo' prescindersi dal requisito del possesso della cittadinanza italiana; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi, ed in particolare l'art. 1, ai sensi del quale la condizione di privo di vista non implica di per se' mancanza del requisito dell'idoneita' fisica per l'accesso agli impieghi pubblici, salvo che il bando di concorso non disponga in modo esplicito e motivato che tale condizione comporta inidoneita' fisica specifica alle mansioni proprie della qualifica o del profilo professionale per il quale il concorso e' bandito Considerato che la condizione di privo di vista non e' compatibile con l'adempimento dei compiti istituzionali cui sono tenuti i direttori agrari, con riferimento alle funzioni ispettive che svolgono in qualita' di ufficiali di polizia giudiziaria; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, ed in particolare l'art. 3, comma 4, il quale prevede che per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale il collocamento dei disabili e' previsto nei soli servizi amministrativi; Considerato che ai sensi della predetta disposizione deve ritenersi esclusa l'applicabilita' delle norme sul collocamento dei disabili per il profilo di direttore agrario, in considerazione delle funzioni di polizia giudiziaria che lo stesso e' chiamato a svolgere; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante «Azioni positive per la realizzazione della parita' uomo donna nel lavoro» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, cosi' come modificate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693; Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, recante norme sull'unificazione ed il riordinamento dei ruoli, normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante il regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante la...

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