DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1992, n. 352 - Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Coming into Force13 Agosto 1992
Published date29 Luglio 1992
Enactment Date27 Giugno 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/07/29/092G0377/CONSOLIDATED/20060518
Official Gazette PublicationGU n.177 del 29-07-1992
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente regolamento:

Art 1.

O g g e t t o

  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in conformita' all'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  2. Le misure organizzative occorrenti per l'attuazione del diritto di accesso sono adottate dalle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 12 APRILE 2006, N. 184

Art 2.

Ambito di applicazione

  1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e' esercitato nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

  2. Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento, e anche durante il corso dello stesso, nei confronti dell'autorita' che e' competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

  3. Il diritto di accesso s'intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicita', comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti cui sia consentito l'accesso, secondo le modalita' stabilite dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 12 APRILE 2006, N. 184

Art 3.

Accesso informale

  1. Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione centrale o periferico, competente a formare l'atto conclusivo di procedimento o a detenerlo stabilmente.

  2. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, far constare della propria identita' e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi.

  3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalita', e' accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalita' idonea.

  4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, e' presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 12 APRILE 2006, N. 184

Art 4.

Procedimento di accesso formale

  1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identita', sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull'accessibilita' del documento, il richiedente e' invitato contestualmente a presentare istanza formale.

  2. Al di fuori dei casi indicati al comma 1, il richiedente puo' sempre presentare richiesta formale, di cui l'ufficio e' tenuto a rilasciare ricevuta.

  3. La richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso e' dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione e' data comunicazione all'interessato.

  4. Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nei commi 2 e 4 dell'art. 3.

  5. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni a norma dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla recezione della medesima nell'ipotesi disciplinata dal comma 3.

  6. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'amministrazione, entro dieci giorni, e' tenuta a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la recezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

  7. Responsabile del procedimento di accesso e' il dirigente o, su designazione di questi, altro dipendente addetto all'unita' organizzativa competente a formare l'atto od a detenerlo stabilmente. Nel caso di atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento e', parimenti, il dirigente, o il dipendente da lui delegato, competente all'adozione dell'atto conclusivo, ovvero a detenerlo stabilmente.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 12 APRILE 2006, N. 184

Art 5.

Accoglimento della richiesta e modalita' di accesso

  1. Fatta salva la piu' specifica disciplina contenuta nelle misure organizzative di cui all'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso si esercita secondo le modalita' che seguono.

  2. L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonche' di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

  3. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facolta' di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o regolamento.

  4. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore di ufficio, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto.

  5. Salva comunque l'applicazione delle norme penali, e' vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

  6. L'esame dei documenti e' effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalita', che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato puo' prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

  7. La copia dei documenti e' rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le modalita' determinate dalle singole amministrazioni. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 12 APRILE 2006, N. 184

Art 6.

Contenuto minimo delle misure organizzative delle singole amministrazioni

  1. Le misure organizzative di cui all'art. 22, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano in particolare:

    1. le modalita' di compilazione delle richieste di accesso, preferibilmente mediante...

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