LEGGE 15 dicembre 1961, n. 1304 - Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Coming into Force04 Gennaio 1962
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date15 Dicembre 1961
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/12/20/061U1304/CONSOLIDATED/20080625
Published date20 Dicembre 1961
Official Gazette PublicationGU n.315 del 20-12-1961 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Istituzione degli uffici agricoli di zona

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato ad istituire gli Uffici agricoli di zona, diretti dagli agronomi di zona, posti alle dipendenze dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. Con il decreto di istituzione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delimita la circoscrizione territoriale di competenza dell'Ufficio, che comprendera' il territorio di uno o piu' Comuni, per una estensione compresa tra i 10.000 ed i 60.000 ettari di terreno coltivato, con caratteristiche economico-agrarie, per prevalenti aspetti, omogenee.

In casi eccezionali, per zone intensivamente coltivate nelle quali prevalga la piccola proprieta' diretta coltivatrice, la circoscrizione dell'Ufficio agricolo di zona, potra' ridursi fino a 5.000 ettari.

Gli agronomi di zona sono scelti esclusivamente tra il personale appartenente al ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, di cui alla tabella II annessa alla presente legge.

Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 937, e' abrogato per quanto concerne la facolta' conferita al Ministro per l'agricoltura e le foreste di istituire sezioni distaccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art 2.

Compiti degli Uffici agricoli di zona

L'agronomo di zona ha il compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della zona mediante attivita' di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale.

Le suddette attivita' sono dirette, in particolare, al potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo.

Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura puo' delegare l'esercizio di talune delle funzioni di propria competenza all'agronomo di zona.

Art 3.

Istituzione di sezioni specializzate degli ispettorati agrari compartimentali e provinciali dell'agricoltura

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste puo' istituire, mediante decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sezioni specializzate presso gli Ispettorati agrari compartimentali e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, in corrispondenza alle esigenze funzionali di detti uffici ed alle specifiche caratteristiche dell'agricoltura regionale e provinciale.

Art 4.

Compito di coordinamento demandato agli Ispettorati agrari compartimentali - Istituzione di Uffici amministrativi dell'agricoltura

Gli Ispettorati agrari compartimentali, oltre alle attribuzioni previste dalle leggi vigenti, provvedono ad indirizzare ed a coordinare l'attivita' degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura compresi nell'ambito del compartimento.

Le attribuzioni amministrative e contabili di ciascun Ispettorato agrario compartimentale sono svolte da apposito ufficio, cui e' preposto un direttore di divisione del ruolo amministrativo della carriera direttiva.

Le attribuzioni amministrative e contabili di ciascun Ispettorato provinciale dell'agricoltura sono svolte da apposito ufficio cui e' preposto un direttore di sezione del ruolo amministrativo della carriera direttiva.

Agli uffici di cui ai precedenti commi - che operano rispettivamente alle dirette dipendenze degli Ispettorati agrari compartimentali e provinciali - possono essere stabilmente assegnati impiegati del ruolo amministrativo della carriera direttiva e del ruolo dei servizi contabili.

Art 5.

Ruolo amministrativo e ruolo tecnico superiore dell'agricoltura

Il ruolo amministrativo di cui al quadro 15, allegato al testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal ruolo amministrativo di cui alla tabella I annessa alla presente legge.

Il "ruolo tecnico superiore dell'agricoltura", degli "enotecnici e direttori di vivai di viti americane" e del "personale direttivo degli Istituti di incremento ippico" di cui ai quadri 15 e 15/A, allegati al suddetto testo unico, sono sostituiti dal ruolo "tecnico superiore dell'agricoltura" stabilito dalla tabella II annessa alla presente legge.

Art 6.

Ruolo della carriera direttiva degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica

Il ruolo della carriera direttiva degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica, di cui al quadro 15, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal ruolo di cui alla annessa tabella III.

Art 7.

Istituzione del ruolo degli analisti per il servizio della repressione delle frodi

Per il servizio delle analisi delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari, compreso fra i compiti attribuiti ai Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte, e' istituito il ruolo degli analisi di cui alla tabella IV, annessa alla presente legge.

L'accesso alla qualifica iniziale del predetto ruolo si effettua mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare i cittadini in possesso dei requisiti generali prescritti dal testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del diploma di laurea in chimica, o in chimica industriale o in chimica farmaceutica o in scienze naturali o in scienze biologiche o in scienze agrarie.

Art 8.

Integrazione dell'articolo 305 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

All'articolo 305 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto il seguente comma:

"A parita' di votazione complessiva, costituisce titolo di preferenza il servizio di ruolo prestato nella carriera direttiva degli sperimentatori degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica".

Art 9.

Modifiche all'articolo 306 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'articolo 306 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:

"Art. 306. (Svolgimento della carriera dei direttori). - I direttori straordinari degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica sono nominati in prova per la durata di tre anni, durante i quali in caso di insufficiente attitudine, possono essere dispensati dal servizio, su conforme parere della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Al termine del terzo anno di effettivo servizio possono essere promossi ordinari, in base a giudizio sulla loro operosita' scientifica reso da una Commissione nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, su designazione della Sezione 1 del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, e composta di cinque membri effettivi e due supplenti, scelti fra i direttori ordinari di istituti di sperimentazione agraria e talassografica; e i professori ordinari di universita'.

Ove tale giudizio sia sfavorevole, i direttori straordinari, su parere conforme della Sezione I del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, possono essere mantenuti in servizio per un altro biennio, al termine del quale saranno sottoposti al giudizio di una Commissione composta con i criteri fissati dal comma precedente e costituita da persone diverse da quelle che pronunciarono il precedente giudizio.

Coloro che al termine del triennio ed eventualmente del quinquennio non conseguano la promozione ad ordinario, sono dispensati dal servizio con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il giudizio sfavorevole e', divenuto definitivo.

La promozione a direttore ordinario ha effetto dal giorno successivo a quello del compimento del triennio ed eventualmente del quinquennio di servizio come direttore straordinario.

I direttori ordinari al compimento del quarto anno di anzianita' nella predetta qualifica conseguono la promozione a direttore superiore.

I posti vacanti nella qualifica di direttore capo sono conferiti, secondo l'ordine di anzianita', ai direttori superiori che nella predetta qualifica abbiano maturate almeno otto anni di effettivo servizio".

Art 10.

Modifiche all'articolo 314 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'articolo 314 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente:

"Art. 314. (Nomina a sperimentatore). - La nomina a sperimentatore nel ruolo del personale degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica ha luogo in seguito a concorso per titoli e per esami, al quale possono partecipare coloro che sono in possesso di una delle lauree indicate nel bando di concorso.

A parita' di votazione complessiva costituisce titolo di preferenza:

1) aver prestato effettivo servizio, per almeno due anni, in qualita' di aiuto o di assistente ordinario nelle universita';

2) aver prestato effettivo servizio per almeno tre anni in...

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