Sentenza nº 133 da Constitutional Court (Italy), 06 Aprile 2005

RelatorePaolo Maddalena
Data di Resoluzione06 Aprile 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 133

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Fernanda CONTRI Presidente

- Guido NEPPI MODONA Giudice

- Piero Alberto CAPOTOSTI "

- Annibale MARINI "

- Franco BILE "

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso QUARANTA "

- Franco GALLO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2001, n. 1527, recante “Indirizzi applicativi delle norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di impianti afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco del territorio della Provincia e di altre Regioni limitrofe” e della determinazione del dirigente del servizio utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento 21 giugno 2001, prot. n. 93, recante “Istanza di data 12 settembre 2000 della Primiero Energia s.p.a. intesa ad ottenere il nulla osta all’acquisizione, per subingresso all’Enel s.p.a., della titolarità della concessione per grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon e Vanoi (Provincia di Trento) e Val Rosna (Provincia di Belluno), ai sensi del combinato disposto dell’art. 20 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, dell’art. 1-bis del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e dell’art. 14 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381”, promosso con ricorso della Regione Veneto, notificato il 20 agosto 2001, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 29 del registro conflitti 2001.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nell’udienza pubblica dell’8 febbraio 2005 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

uditi gli avvocati Romano Morra e Andrea Manzi per la Regione Veneto, l’avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 20 agosto 2001 e depositato il successivo 23 agosto (registro ricorsi n. 29 del 2001) la Regione Veneto ha sollevato conflitto di attribuzione contro la Provincia autonoma di Trento e nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla deliberazione della Giunta della Provincia autonoma di Trento 15 giugno 2001, n. 1527, recante “Indirizzi applicativi delle norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di impianti afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico posti a scavalco del territorio della Provincia e di altre Regioni limitrofe” ed alla determinazione del dirigente del servizio utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento 21 giugno 2001, prot. n. 93, recante “Istanza di data 12 settembre 2000 della Primiero Energia s.p.a. intesa ad ottenere il nulla osta all’acquisizione, per subingresso all’Enel s.p.a., della titolarità della concessione per grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon e Vanoi (Provincia di Trento) e Val Rosna (Provincia di Belluno), ai sensi del combinato disposto dell’art. 20 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, dell’art. 1-bis del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e dell’art. 14 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381”.

    La ricorrente chiede che questa Corte dichiari che non spetta in via esclusiva alla Provincia di Trento l’esercizio delle funzioni relative alle concessioni di derivazioni di acqua pubblica che interessino, oltre alla Provincia di Trento, anche la Regione Veneto, nonché delle funzioni relative alla determinazione dei canoni di concessione e all’introito dei relativi proventi, in difetto della necessaria previa intesa di cui all’art. 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, per conseguenza, annulli i sopra indicati atti in relazione agli articoli 115, 117, 118 e 119 della Costituzione ed al d.lgs. n. 112 del 1998.

    1.1. - In punto di fatto la ricorrente chiarisce:

    - che la Primiero Energia s.p.a. ha presentato la richiesta del nulla osta previsto dall’art. 20 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) per acquisire la titolarità di grande derivazione ad uso idroelettrico dal torrente Cismon e dal torrente Rio Val Rosna degli impianti denominati di Val Schener e Moline già di pertinenza dell’Enel s.p.a., in forza del decreto ministeriale 19 luglio 1988, n. 955;

    - che la suddetta concessione interessa sia la Regione Veneto sia la Provincia di Trento, dato che nel territorio della Provincia veneta di Belluno sono ubicate le centrali di produzione dell’energia, le opere di presa e parte delle opere di sbarramento, mentre nel territorio della Provincia di Trento ricadono parte dello sbarramento e dell’invaso;

    - che il Ministero dei lavori pubblici, a seguito del trasferimento alle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale delle competenze in materia di demanio idrico, operato dal d.lgs. n. 112 del 1998, dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2000, ha trasmesso la domanda della Primiero Energia s.p.a. ai due enti territoriali interessati, al fine di provocarne la necessaria intesa.

    La ricorrente richiama, al riguardo, il disposto dell’art. 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 112 del 1998, il quale ha trasferito alle Regioni ed alle Province autonome le funzioni relative “alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica”, “nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all’introito dei relativi proventi” e, in particolare, il disposto del successivo comma 2 del medesimo articolo, per il quale “le concessioni di cui al comma 1, lettera i), del presente articolo che interessino più Regioni sono rilasciate d’intesa tra le Regioni interessate” e “in caso di mancata intesa nel termine di sei mesi dall’istanza, ovvero di altro termine stabilito ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 241 del 1990, il provvedimento è rimesso allo Stato”.

    1.2. - La Regione Veneto lamenta che la Provincia di Trento, dopo avere inizialmente dato corso al procedimento di raggiungimento dell’intesa, ha successivamente deliberato (deliberazione della Giunta provinciale di Trento del 15 giugno 2001, n. 1527) di procedere unilateralmente all’esercizio delle suddette funzioni in materia di demanio idrico ed ha infine provveduto (determinazione del dirigente del servizio di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia di Trento del 21 giugno 2001, prot. n. 93) sull’istanza di acquisizione della concessione in questione da parte della Primiero Energia s.p.a.

    La ricorrente rileva che la Provincia di Trento ha fondato tali provvedimenti sulla base dell’art. 14 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), novellato dal d.lgs. n. 463 del 1999, il quale attribuisce la competenza in ordine alle concessioni delle grandi derivazioni di acque pubbliche alla Provincia nel cui territorio ricadono in tutto o in parte le opere di presa o di prima presa, nel caso di impianti a catena o in serie, anche se appartenenti a più concessionari, o il massimo rigurgito a monte determinato dalla presa stessa, e sulla prospettata prevalenza di detta norma di attuazione statutaria sull’art. 89, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998.

    La Regione Veneto ritiene, tuttavia, che detta interpretazione non sia corretta e che anzi essa, nel supporre la prevalenza della fonte statutaria su quella legale nazionale di trasferimento delle...

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