Sentenza nº 120 da Constitutional Court (Italy), 25 Giugno 2015

RelatoreNicolò Zanon
Data di Resoluzione25 Giugno 2015
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 120

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Marta CARTABIA Presidente

- Giuseppe FRIGO Giudice

- Paolo GROSSI ”

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 26 (Ratifica dell’accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori), e degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1 (Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto), in relazione, per tutte le norme indicate, all’art. 10 dell’«Accordo tra Provincia autonoma di Trento e Regione del Veneto per l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico attualmente in essere interessanti il territorio della Provincia autonoma di Trento e della Regione del Veneto», sottoscritto disgiuntamente il 25 ed il 29 novembre 2005, promosso dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, nel procedimento vertente tra Enel Produzione spa e Primiero Energia spa ed altri con ordinanza del 20 luglio 2011, iscritta al n. 233 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visti gli atti di costituzione di Enel Produzione spa, della Provincia autonoma di Trento, di Primiero Energia spa e della Regione Veneto;

udito nell’udienza pubblica del 26 maggio 2015 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi gli avvocati Gianfranco Mazzullo per Enel Produzione spa e Cristina Carpani per la Provincia autonoma di Trento.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 20 luglio 2011 (r.o. n. 233 del 2011), la Corte di cassazione, sezioni unite civili, investita del ricorso avverso la sentenza n. 112 del 1° luglio 2009 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, nel procedimento promosso da Enel Produzione spa contro Primiero Energia spa, Provincia autonoma di Trento e Regione Veneto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 104 e 117, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Veneto 23 novembre 2006, n. 26 (Ratifica dell’accordo tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento per l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori), e degli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Trento 5 febbraio 2007, n. 1 (Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto), con riguardo, per tutte le norme indicate, all’art. 10 dell’«Accordo tra Provincia autonoma di Trento e Regione del Veneto per l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico attualmente in essere interessanti il territorio della Provincia autonoma di Trento e della Regione del Veneto», sottoscritto disgiuntamente il 25 ed il 29 novembre 2005.

    Ricorda il giudice rimettente che le disposizioni censurate ratificano, ai sensi dell’art. 117, ottavo comma, Cost., l’intesa intervenuta tra Regione e Provincia autonoma, nel novembre del 2005, riguardo al regime concessorio di alcune grandi derivazioni idroelettriche, che interessano il territorio di entrambi gli enti pervenuti all’accordo.

    All’art. 10 dell’intesa, il cui testo è allegato alle due leggi, è stabilito, in particolare, che la Regione Veneto «esprime il proprio assenso alla concessione a Primiero Energia s.p.a. della grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon e Vanoi (Provincia di Trento) e Val Rosna (Provincia di Belluno), di cui al R.D. 8 dicembre 1927, n. 4580 e successive modifiche, con decorrenza dal 19 ottobre 2001».

    La Corte di cassazione, premesso che, in seguito alla ratifica, l’accordo in questione avrebbe valore normativo primario, ai sensi dell’art. 117, ottavo comma, Cost., ha censurato le disposizioni sopra indicate rilevando che l’art. 10 del medesimo accordo – nella parte che si riferisce alla decorrenza della titolarità della concessione a favore di Primiero Energia spa – introdurrebbe una disciplina con effetti retroattivi non compatibili con le disposizioni costituzionali evocate.

  2. – Ad illustrazione delle ragioni della questione così sollevata, il rimettente ricostruisce nei seguenti termini la complessiva vicenda oggetto del giudizio a quo.

    Con atto del 31 ottobre 2000, la società Enel spa, in allora titolare delle concessioni di grandi derivazioni di Val Schener e Moline, deliberava di avviare l’iter di cessione degli impianti e delle relative concessioni a Primiero Energia spa (costituita dall’Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati di Primiero), sorta in attuazione del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia).

    Successivamente, con determinazione dirigenziale del 21 giugno 2001, la Provincia autonoma di Trento, subentrata nell’esercizio delle funzioni statali in materia di grandi derivazioni d’acqua a scopi idroelettrici, rilasciava il nulla osta al sub-ingresso di Primiero Energia spa nella titolarità delle concessioni senza, tuttavia, aver raggiunto la preventiva intesa con la Regione Veneto, secondo quanto previsto dall’art. 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

    A fronte di tale omissione, la Regione Veneto sollevava conflitto d’attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

    Nel frattempo, con atto pubblico del 19 ottobre 2001, le parti procedevano al trasferimento degli impianti a Primiero Energia spa, dando atto della pendenza del conflitto d’attribuzione davanti alla Corte costituzionale, e concordando una specifica clausola di garanzia: la società cessionaria avrebbe tenuto indenne Enel Produzione spa (succeduta nel frattempo ad Enel spa) da ogni responsabilità o pregiudizio conseguente ad eventuali controversie circa la legittimità del nulla osta al sub-ingresso nelle concessioni rilasciato dalla Provincia autonoma di Trento.

    Con atto del 28 gennaio 2002, la Provincia autonoma di Trento attribuiva la titolarità delle concessioni a Primiero Energia.

    Con la sentenza n. 133 del 2005, la Corte costituzionale dichiarava che non spettava alla Provincia autonoma di Trento, in difetto della necessaria previa intesa di cui all’art. 89, comma 2, del citato d.lgs. n. 112 del 1998, l’esercizio delle funzioni relative alle concessioni di derivazioni di acqua pubblica che interessassero, oltre alla Provincia autonoma di Trento, anche la Regione Veneto, e, per l’effetto, annullava il nulla osta al sub-ingresso nelle concessioni.

    Conseguentemente, con provvedimento del 27 maggio 2005, la Provincia autonoma annullava l’atto di volturazione del 28 gennaio 2002, facendo però salvi tutti gli effetti già prodotti e concedendo un nuovo nulla osta provvisorio, in attesa del perfezionamento dell’intesa con la Regione Veneto.

    Quest’ultimo provvedimento veniva impugnato da Enel Produzione spa, la quale lamentava che la disposta salvezza degli effetti prodotti avrebbe pregiudicato l’esito di una sua possibile azione risarcitoria.

    Con sentenza n. 182 del 2007, passata in giudicato, il Tribunale superiore delle acque pubbliche accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento del 27 maggio 2005, affermando che: «[...] se può ammettersi il riconoscimento di situazioni di fatto prive di regolamentazione per l’annullamento dell’atto presupposto, non può, invece, sanarsi o convalidarsi un atto annullato, atteso che le figure giuridiche di convalescenza dell’atto tendono alla eliminazione degli eventuali vizi, ma se l’atto è già stato eliminato dal mondo giuridico per effetto di una decisione giurisdizionale di annullamento, potrà procedersi solo alla rinnovazione dell’atto stesso, ma non già alla sua convalida o alla sua sanatoria».

    La Provincia autonoma di Trento e la Regione Veneto concludevano l’accordo previsto dal d.lgs. n. 112 del 1998 nelle date del 25 e del 29 novembre 2005. Detto accordo veniva ratificato con la legge della Regione Veneto n. 26 del 2006 e con la legge della Provincia autonoma di Trento n. 1 del 2007.

    La Provincia autonoma di Trento, con provvedimento del 29 febbraio 2008, ritenendo che, a seguito dell’approvazione delle due leggi ricordate, fossero superati, con efficacia ex tunc, gli originari vizi di legittimità evidenziati sia dalla Corte costituzionale, sia dalla sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, riconosceva a Primiero Energia spa la titolarità delle concessioni di grande derivazione a decorrere dal 19 ottobre 2001, data dell’atto pubblico di cessione degli impianti da parte di Enel Produzione spa. Anche tale provvedimento veniva impugnato dalla società cedente.

    Il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha deciso su tale ultimo ricorso con sentenza n. 112 del 2009. Tale sentenza afferma, in particolare, che il provvedimento impugnato non viola il...

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