Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso delle Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia - Impugnazione di numerose disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Trattazione delle sole questioni relative all'art. 1, commi...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 483 a 492, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, notificati il 22, il 24 e il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 3 e 4 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 28, 35, 36, 39 e 41 del registro ricorsi 2006. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 2007 il giudice relatore Paolo Maddalena; Uditi gli avvocati Franco Mastragostino, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia, Lucia Bora per la Regione Toscana, Emiliano Amato e Anita Ciavarra per la Regione Piemonte, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania e l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto 1. - Con cinque distinti ricorsi le Regioni Toscana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno promosso questioni di legittimita' costituzionale di varie disposizioni della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), tra le quali, in tutto o in parte, quelle dettate dall'art. 1, commi da 483 a 492, in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico. Il presente giudizio attiene unicamente a tali ultime previsioni, essendo le altre questioni trattate separatamente. 1.1. - I predetti commi da 483 a 492 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 introducono un'articolata disciplina delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico, prevedendo sia regole immediate e transitorie sia regole destinate ad operare "a regime". 1.2. - A tale secondo ambito sono riconducibili la regola della gara pubblica (comma 483), quale principio generale per l'attribuzione delle concessioni, e quelle relative alla trasferibilita' del ramo di azienda relativo all'esercizio della concessione stessa (commi 489 e 490). 1.3. - Immediata applicazione sono invece destinate ad avere le regole dettate in tema di proroga di dieci anni delle concessioni esistenti (comma 485). Tale proroga e' normativamente (comma 485) posta in relazione "ai tempi di completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del mercato interno dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda la definizione di principi comuni in materia di concorrenza e parita' di trattamento nella produzione idroelettrica". Essa e' subordinata anzitutto al pagamento per quattro anni, a decorrere dal 2006, di un canone aggiuntivo unico calcolato in base alla potenza energetica nominale installata, che viene ripartito per cinque sesti allo Stato e per il restante ai Comuni interessati (comma 486). Per beneficiare della proroga sono inoltre necessari (comma 485) interventi di ammodernamento degli impianti, che sono ritenuti congrui alle condizioni (quantitative, qualitative e temporali) previste dal comma 487. Il comma 488 disciplina le modalita' di presentazione delle domande di proroga, quelle degli accertamenti delle amministrazioni competenti e gli effetti (decadenza dalla concessione) del mancato completamento degli investimenti di ammodernamento. 1.4. - I commi 491 e 492 qualificano le disposizioni predette quali regole dettate in materia di tutela della concorrenza ed in attuazione degli impegni comunitari dello Stato e fissano il termine (novanta giorni) alle Regioni ed alle Province autonome per armonizzare i propri ordinamenti con la nuova disciplina. Il comma 484, in questo ambito, abroga l'art. 16 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), che, nel disciplinare la materia delle grandi concessioni idroelettriche, faceva salve le prerogative statutarie della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e demandava il necessario coordinamento agli speciali decreti legislativi di attuazione statutaria. 2. - Con ricorso notificato il 22 febbraio 2006, depositato il successivo 28 febbraio ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi dell'anno 2006, la Regione Toscana denuncia l'illegittimita' costituzionale dei commi 483, 486 e 491 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione. 2.1. - La ricorrente censura, anzitutto, il comma 491, che qualifica il complessivo intervento normativo statale come attinente alla materia della tutela della concorrenza e di attuazione dei principi comunitari resi con il parere della Commissione europea del 7 gennaio 2004. La censura e' fondata sul rilievo che la disciplina in questione non atterrebbe solo alla tutela della concorrenza, di competenza statale, ma interferirebbe con le competenze regionali concorrenti relative alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, al demanio idrico ed alla pianificazione, queste ultime rientranti nelle materie del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. La Regione Toscana richiama in proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 2005, che avrebbe ricondotto la disciplina delle grandi concessioni idroelettriche alla materia di competenza concorrente dell'energia. La ricorrente specifica, inoltre, che la natura trasversale della competenza statale in tema di concorrenza non eliminerebbe le competenze regionali sopra ricordate, sicche' la previsione del comma 491, che non tiene in alcun conto tali competenze, sarebbe in contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione. Ne' rilevante a fondare la competenza normativa statale esercitata sarebbe il richiamo dell'attuazione del diritto comunitario, poiche' l'adeguamento a quest'ultimo ben avrebbe potuto realizzarsi, a dire della Regione Toscana, mediante la mera previsione di norme di principio, con salvezza della concorrente competenza regionale. 2.2. - Carattere consequenziale alla illegittimita' del comma 491 avrebbe, sempre secondo la difesa regionale, la incostituzionalita' degli impugnati commi 483 e 486. Il comma 483 viene censurato, sempre in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nella parte in cui, modificando l'art. 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, stabilisce che con provvedimento del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono determinati i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti la procedura di gara. Tale previsione violerebbe, secondo la ricorrente, le competenze regionali in materia di demanio idrico, di corretta programmazione e gestione delle acque pubbliche e di energia, in quanto il provvedimento ministeriale in questione dovrebbe essere adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, mentre la norma omette del tutto un coinvolgimento delle Regioni. La Regione Toscana richiama, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 383 del 2005, la quale avrebbe ritenuto necessaria un'intesa in senso forte tra gli organi statali e la Conferenza unificata, in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, stante la connessione e l'incidenza dei poteri statali con molteplici materie di competenza legislativa concorrente. 2.3. - Il comma 486 viene, infine, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto l'introduzione e la determinazione di un canone aggiuntivo e la sua attribuzione allo Stato ed ai Comuni interessati violerebbero le competenze regionali in materia di demanio idrico, di corretta programmazione e gestione delle acque pubbliche e di energia, secondo le quali spetterebbe alla Regione di essere coinvolta in ordine al procedimento di quantificazione, incameramento e determinazione dell'utilizzo del canone di concessione aggiuntivo introdotto dalla norma. 3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, in ordine alle censure proposte dalla Regione Toscana avverso i commi 483, 486 e 491 della legge n. 266 del 2005, ha depositato un atto di costituzione, nel quale eccepisce l'inammissibilita' o l'infondatezza del ricorso. 3.1. - Quanto al comma 491, l'Avvocatura rileva che la qualificazione normativa della materia dell'intervento normativo, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, non avrebbe valore deontico e prescrittivo, ma costituirebbe solo una "convinzione" dello Stato. La disposizione in questione, pertanto, non produrrebbe alcun vincolo giuridico, con conseguente inammissibilita' del ricorso per mancanza di lesivita' della norma censurata. 3.2. - Quanto al comma 483, la difesa erariale ritiene che la previsione rientri effettivamente nella materia, di esclusiva competenza statale, della tutela della concorrenza, riguardando le procedure di gara e non la produzione, trasporto e distribuzione dell'energia. In altri termini, la disposizione non regolerebbe affatto il modo di produrre l'energia, ma detterebbe unicamente misure per assicurare il carattere pienamente concorrenziale della procedura di scelta del concessionario. 3.3. - Quanto, infine, al comma 486, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che il ricorso sia, anzitutto, inammissibile, non essendo desumibile da esso quale sia il parametro costituzionale violato. La questione sarebbe...

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