Sentenza nº 201 da Constitutional Court (Italy), 26 Maggio 2005

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione26 Maggio 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 201

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Fernanda†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CONTRI†††††††††††††††††††† †† Presidente

-† Guido †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††† †††† Giudice

-† Piero Alberto†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CAPOTOSTI††††††††††††† †††† †††ì

-† Annibale††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Giovanni Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FLICK †††††††††††††††††††††† ††††††††ì

-† Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††† ††††††† ì

-† Ugo†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††† ††††††† ì

-† Romano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA††††††††† ††††††† ì

-† Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA†††††††††† ††††††† ì

-† Alfio †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††† ††††††† ì

-† Alfonso†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††† ††††††† ì

-† Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††† ††††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíarticolo 1, commi 1, 4 e 5, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato lí11 dicembre 2002, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 94 del registro ricorsi 2002.

††††††††††† Visto líatto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

††††††††††† udito nellíudienza pubblica del 22 febbraio 2005 il Giudice relatore Franco Gallo;

††††††††††† uditi gli avvocati Salvatore Alberto Romano e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano e líavvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei ministri lí11 dicembre 2002 e depositato il 19 dicembre 2002, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto questione di legittimit‡ costituzionale dellíarticolo 1, commi 1, 4 e 5, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, per violazione delle competenze provinciali di cui agli articoli 9, numeri 4 e 5, 10 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro), agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanit‡ approvate con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474), nonchÈ allíarticolo 117 della Costituzione, in relazione allíarticolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

    1.1. ñ La Provincia ricorrente sostiene che la normativa denunciata, in quanto applicabile su tutto il territorio nazionale, attribuisce alle prefetture (le cui funzioni sono esercitate nella Provincia stessa dal Commissario del Governo, in base allíart. 87 dello statuto speciale) ´funzioni assai rilevanti in materia di collocamento e di instaurazione di rapporti di lavoro con le imprese degli extracomunitariª.

    Espone la ricorrente che tali norme stabiliscono: a) che le imprese aventi alle loro dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare nei tre mesi precedenti allíentrata in vigore del decreto-legge possono denunciare entro lí11 novembre 2002 la sussistenza dei rapporti di lavoro irregolari alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione di una dichiarazione (comma 1 dellíarticolo 1 del decreto-legge); b) che la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo tiene un registro informatizzato di coloro che hanno presentato le dichiarazioni e dei lavoratori extracomunitari ai quali le dichiarazioni si riferiscono e verifica líammissibilit‡ e la ricevibilit‡ delle stesse, comunicandole al ìcentro per líimpiegoî competente per territorio, mentre la Questura accerta se sussistono motivi ostativi allíeventuale rilascio del permesso di soggiorno per un anno (comma 4); c) che, successivamente, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il ìcontratto di soggiornoî per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno (comma 5).

    1.2. ñ La ricorrente delinea, quindi, il quadro delle proprie competenze legislative nel periodo anteriore alla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, richiamando lo statuto speciale, che riconosce alle Province autonome una competenza concorrente in materia di ´apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratoriª (articolo 9, numero 4) e in materia di ´costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamentoª (articolo 9, numero 5) e riconosce anche una competenza legislativa integrativa in materia di ´collocamento e avviamento al lavoro, con facolt‡ di avvalersi ñ fino alla costituzione dei propri uffici ñ degli uffici periferici del Ministero del lavoro per líesercizio dei poteri amministrativi connessi con le potest‡ legislative spettanti alle Province stesse in materia di lavoroª (articolo 10). A tali competenze legislative si aggiungerebbero le corrispondenti competenze amministrative ñ in base al principio del parallelismo espresso dallíart. 16 dello stesso statuto ñ e le ulteriori competenze amministrative delegate dallo Stato.

    Sempre con riferimento al periodo precedente alla riforma del titolo V, la Provincia ricorrente richiama le norme di attuazione dello...

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