LEGGE 9 ottobre 2002, n. 222 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari

Coming into Force13 Ottobre 2002
Enactment Date09 Ottobre 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/10/12/002G0253/ORIGINAL
Published date12 Ottobre 2002
Official Gazette PublicationGU n.240 del 12-10-2002
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 9 ottobre 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle

politiche sociali

Pisanu, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: "entro trenta giorni dalla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data dell'11 novembre 2002";

al comma 3, lettera a), dopo le parole: "a tempo indeterminato", sono inserite le seguenti: "ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno"; le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al" e sono soppresse le parole da: "ovvero" fino alla fine della lettera;

al comma 4, primo periodo, e' soppressa la parola: "regionale";

al comma 5, terzo periodo, le parole: "della posizione contributiva della manodopera occupata" sono sostituite dalle seguenti: "della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato";

al comma 6, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonche' per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno...

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