DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 280 - Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro

Coming into Force10 Agosto 1974
Enactment Date22 Marzo 1974
Published date26 Luglio 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/07/26/074U0280/CONSOLIDATED/19951019
Official Gazette PublicationGU n.196 del 26-07-1974
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentite la commissione paritetica e la commissione speciale per le norme di attuazione previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1.

Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di costituzione e funzionamento delle commissioni previste dagli articoli 25 e 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, sono esercitate dalle province di Trento e Bolzano nei limiti indicati dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.

Art 2.

Le commissioni comunali istituite con legge provinciale ai sensi dell'art. 9, punto 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, eserciteranno le funzioni delle commissioni di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonche' il controllo di legittimita' sugli atti delle sezioni zonali, comunali e frazionali di collocamento concernenti l'avviamento al lavoro su richieste numeriche o nominative di manodopera.

Avverso le deliberazioni delle commissioni di cui al precedente comma e' ammesso ricorso alla competente commissione provinciale di collocamento.

Art 3.

La commissione provinciale istituita con legge provinciale ai sensi dell'art. 9, punto 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, esercitera' le funzioni delle commissioni di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, nonche' il controllo di legittimita' sugli atti di cui al primo comma dell'articolo precedente dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, delle sezioni zonali, comunali e frazionali, ove non esistano le commissioni comunali di cui al precedente articolo, nonche' sugli atti di avviamento al lavoro in materia di assunzioni obbligatorie di invalidi ed altri aventi diritto.

Contro le deliberazioni della commissione provinciale in materia di classificazione professionale dei lavoratori, del loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo...

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