Sentenza nº 88 da Constitutional Court (Italy), 27 Marzo 2003

RelatoreUgo De Siervo
Data di Resoluzione27 Marzo 2003
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 88

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo††††††††††††† CHIEPPA†††††† Presidente

- Gustavo†††††††††††††† ZAGREBELSKY†† Giudice

- Valerio†††††††††††††† ONIDA††††††††††††† "

- Carlo†††††††††††††††† MEZZANOTTE†††††††† "

- Fernanda††††††††††††† CONTRI†††††††††††† "

- Guido†††††††††††††††† NEPPI MODONA†††††† "

- Piero Alberto†††††††† CAPOTOSTI††††††††† "

- Annibale††††††††††††† MARINI†††††††††††† "

- Franco††††††††††††††† BILE†††††††††††††† "

- Giovanni Maria††††††† FLICK††††††††††††† "

- Ugo†††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††† "

- Romano††††††††††††††† VACCARELLA†††††††† "

- Alfio†††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††† "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi per conflitto di attribuzione sorti a seguito degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della salute emesso, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il 14 giugno 2002, recante "Disposizioni di principio sullíorganizzazione e sul funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze delle aziende unit‡ sanitarie locali ñ Sert.T, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444", promossi con ricorsi della Provincia di Trento e della Regione Emilia-Romagna, notificati il 1∞ e il 6 agosto 2002, depositati in cancelleria il 7 e il 14 successivo, ed iscritti ai nn. 34 e 35 del registro conflitti 2002.

†††† Visto gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

†††† udito nellíudienza pubblica del 25 febbraio 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

†††† uditi líavvocato Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento e per la Regione Emilia-Romagna, nonchÈ líavvocato dello Stato Antonio Cingolo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorsi depositati rispettivamente il 7 ed il

    14 agosto 2002 la Provincia autonoma di Trento e la Regione Emilia - Romagna hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione agli artt. 1 e 2 del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 14 giugno 2002, recante "Disposizioni di principio sullíorganizzazione e sul funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze delle aziende sanitarie locali ñ Sert.T, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444", lamentando la violazione dellíart. 117 commi terzo, quarto e sesto, della Costituzione, dellíart. 17 della legge 23 agosto 1988, n.400 (Disciplina dellíattivit‡ del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), degli artt. 115-118 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonchÈ del principio di legalit‡ e di quello di leale collaborazione. Inoltre, la Provincia autonoma di Trento denuncia anche la violazione degli artt. 8 numero 25, 9 numero 10, 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il TrentinoñAlto Adige), nonchÈ del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanit‡), del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 (Norme di attuazione dello Statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica), del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchÈ la potest‡ statale di indirizzo e coordinamento), dellíart. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione gi‡ emanate), dellíart. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).

  2. - La Regione Emilia-Romagna premette di essere dotata di competenza legislativa concorrente in materia di "tutela della salute" e di competenza legislativa residuale in materia di "assistenza sociale", ai sensi dellíart. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione. Analogamente la Provincia autonoma di Trento premette di disporre di una potest‡ primaria in tema di "assistenza e beneficenza pubblica" (art. 8 n. 25, del d.P.R. n. 670 del 1972) e di una potest‡ ripartita in tema di "igiene e sanit‡, ivi compresa líassistenza sanitaria e ospedaliera" (art. 9 n. 10, del d.P.R. n. 670 del 1972), nonchÈ della relativa potest‡ amministrativa (art. 16 del d.P.R. n. 670 del 1972). In tali materie interverrebbe il decreto ministeriale impugnato, con disposizioni di tipo organizzativo, allíart. 1, nonchÈ concernenti, allíart. 2, gli specifici compiti spettanti ai Sert.T, e i criteri e le modalit‡ del loro esercizio.

  3. - La prima delle censure della Regione Emilia- Romagna e della Provincia autonoma di Trento (questíultima rivendicando líapplicazione del sesto comma dellíart. 117 Cost., sulla base di quanto previsto dallíart. 10 della legge cost. n. 3 del 2001) muove dalla constatazione che il decreto impugnato sarebbe atto sostanzialmente regolamentare, seppur emanato in forma di atto amministrativo, e sarebbe quindi stato adottato in violazione dellíart. 117, comma sesto, della Costituzione.

    Dopo la riforma costituzionale dovrebbe, invece, escludersi che in materie come "líassistenza sanitaria, líassistenza sociale e líorganizzazione dei relativi servizi" possa esercitarsi un potere regolamentare statale.

    NÈ il decreto ministeriale impugnato potrebbe trovare giustificazione in quanto operante in una materia di legislazione esclusiva di cui al secondo comma dellíart. 117 della Costituzione, come la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni": ciÚ perchÈ il suo contenuto atterrebbe alla "tutela della salute", essendo una nuova applicazione dellíart. 118, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, ai sensi del quale era attribuito al Ministro della sanit‡, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, il potere di determinare "líorganico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni Unit‡ sanitaria locale". Una disposizione che, invece, dovrebbe essere considerata ormai abrogata o divenuta incostituzionale in conseguenza del nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione.

  4. - Inoltre, i ricorrenti censurano il...

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