DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 469 - Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica

Coming into Force05 Ottobre 1975
Enactment Date28 Marzo 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/09/20/075U0469/CONSOLIDATED/20010705
Published date20 Settembre 1975
Official Gazette PublicationGU n.252 del 20-09-1975 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno ed il tesoro; Decreta: Art. 1.

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di assistenza e beneficenza pubblica, esercitante sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Art 1 bis.

Art.1-bis

((1. Le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei principi della legislazione statale in materia di assicurazioni sociali e dei limiti posti alla potesta' legislativa delle province medesime dagli articoli 8 e 9 dello statuto speciale di autonomia in materia di assistenza sanitaria e di integrazione socio-sanitaria, possono disciplinare con legge l'istituzione di contributi, anche obbligatori, a carico dei cittadini residenti nel territorio provinciale, destinati alla costituzione di fondi assicurativi con finalita' assistenziale volti a garantire ai cittadini l'erogazione di specifiche prestazioni sanitarie e socio-assistenziali previste dalla legge medesima.

  1. La legge provinciale disciplina le modalita' di accertamento e riscossione dei contributi nonche' di gestione dei fondi di cui al comma 1 anche mediante affidamento a terzi nel rispetto della normativa comunitaria.

  2. Le province possono altresi' avvalersi, con oneri a loro carico, di enti nazionali operanti nel settore della previdenza e delle assicurazioni sociali o delle agenzie di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla base di apposite convenzioni.

  3. Ove vengano istituiti con norma statale contributi corrispondenti a quelli istituiti ai sensi del comma 1, nel territorio della provincia interessata si applica quanto previsto dall'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266)).

Art 2.

Ai sensi degli articoli 5, n. 2), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la regione Trentino-Alto Adige e' competente a disciplinare con proprie leggi il modello di organizzazione e di funzionamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonche' ad approvarne gli statuti e relative modificazioni.

Rimangono riservate alle province le potesta' amministrative in ordine all'istituzione degli enti pubblici di assistenza e...

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