DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 1992, n. 267 - Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione gia' emanate

Coming into Force07 Maggio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/04/22/092G0301/ORIGINAL
Published date22 Aprile 1992
Enactment Date16 Marzo 1992
Official Gazette PublicationGU n.94 del 22-04-1992 - Suppl. Ordinario n. 69
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentite le commissioni paritetiche per le norme di attuazione, previste dall'art. 107, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Sanita' e istituzioni sanitarie

  1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 2. - La regione Trentino-Alto Adige disciplina il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari.

    Alle province autonome competono le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari; nell'esercizio di tali potesta' esse devono garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico- sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria.

    Le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto.".

  2. Nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, i numeri 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

    "9) alle professioni sanitarie, agli ordini e collegi professionali ed agli esami di idoneita' per l'esercizio della professione medica negli ospedali; nella provincia di Bolzano, tali esami possono essere effettuati osservandosi l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197; la facolta' di organizzare i predetti esami e' estesa alla provincia di Trento;

    10) alla omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione; non e' attivita' di omologazione quella di verifica e controllo di macchine, impianti e mezzi installati nella regione;".

Art 2.

Volontariato

  1. Le attivita' di volontariato da svolgersi nell'ambito delle materie di competenza della regione e delle province autonome, e le relative organizzazioni, sono disciplinate dalla legge regionale o provinciale nel rispetto dei limiti relativi alle materie medesime.

  2. Le organizzazioni riconosciute dalla regione e dalle province autonome sono iscritte di diritto nei registri delle organizzazioni di volontariato, anche agli effetti dell'applicazione degli articoli 7, 8 e 9 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art 3.

Formazione professionale

  1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1› novembre 1973, n. 689, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le province autonome possono attivare e gestire corsi di studio orientati al conseguimento della formazione richiesta da specifiche aree professionali. Gli attestati rilasciati al termine di tali corsi abilitano all'esercizio di una attivita' professionale in corrispondenza alle norme comunitarie.".

Art 4.

Bacini di rilievo nazionale

  1. Nell'art. 5...

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