IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentite le commissioni paritetiche per le norme di attuazione, previste dall'art. 107, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 gennaio 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto legislativo: Art. 1. Sanita' e istituzioni sanitarie
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L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - La regione Trentino-Alto Adige disciplina il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari.
Alle province autonome competono le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari; nell'esercizio di tali potesta' esse devono garantire l'erogazione di prestazioni di assistenza igienico- sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria.
Le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto.".
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Nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, i numeri 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
"9) alle professioni sanitarie, agli ordini e collegi professionali ed agli esami di idoneita' per l'esercizio della professione medica negli ospedali; nella provincia di Bolzano, tali esami possono essere effettuati osservandosi l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197; la facolta' di organizzare i predetti esami e' estesa alla provincia di Trento;
10) alla omologazione di macchine, di impianti e di mezzi personali di protezione; non e' attivita' di omologazione quella di verifica e controllo di macchine, impianti e mezzi installati nella regione;".