Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Appalti pubblici - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Previsione di principi fondamentali in tema di programmazione di lavori pubblici, approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, organizzazione amministrativa, compiti e requisiti d...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Franco BILE;

Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale degli articoli 4, commi 2 e 3; 5; 6, comma 9, lettera a); 7, comma 8; 10, comma 1; 11, comma 4; 48; 53, comma 1; 54, comma 4; 55, comma 6; 56; 57; 62, commi 1, 2, 4, 7; 70; 71; 72; 75; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 91, commi 1 e 2 (e disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II, cui si rinvia); 93; 98, comma 2; 112, comma 5, lettera b); 113; 118, comma 2; 120, comma 2; 121, comma 1;122, commi da 1 a 7; 123; 124, commi 2, 5 e 6; 125, commi 5, 6, 7, 8, 14; 130, comma 2, lettera c); 131; 132; 141; 153; 197; 204; 205; 240, commi 9 e 10; 252, commi 3 e 6; 253, commi 3, 10, 11 e 22, lettera a), e 257, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana e Veneto, della Provincia autonoma di Trento e delle Regioni Piemonte, Lazio e Abruzzo notificati il 4 luglio e il 30 giugno 2006, depositati in cancelleria il 5, il 6, il 7 e il 10 luglio 2006 ed iscritti ai numeri 84, 85, 86, 88, 89 e 90 del registro ricorsi 2006.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 2007 il giudice relatore Alfonso Quaranta;

Uditi gli avvocati Lucia Bora per la Regione Toscana, Luigi Manzi e Vittorio Domenichelli per la Regione Veneto, Giandomenico Falcon e Luigi Manzi per la Provincia autonoma di Trento, Emiliano Amato e Anita Ciavarra per la Regione Piemonte, Vincenzo Cerulli Irelli per la Regione Lazio, Sandro Pasquali e Vincenzo Cerulli Irelli per la Regione Abruzzo e l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso notificato il 30 giugno 2006 e depositato il successivo 6 luglio (ricorso n. 85 del 2006), la Regione Veneto ha impugnato gli artt. 4, commi 2 e 3; 5, commi 1, 2, 4, 7, e 9; 6, comma 9, lettera a); 7, comma 8; 10, comma 1; 11, comma 4; 53, comma 1; 54, comma 4; 55, comma 6; 56; 57; 62, commi 1, 2, 4 e 7; 70; 71; 72; 75; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 91, commi 1 e 2 (e disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II, cui si rinvia); 93; 98, comma 2; 112, comma 5, lettera b); 113; 118, comma 2; 120, comma 2; 122, commi da 1 a 7; 123; 125, commi 5, 6, 7, 8, 14; 130, comma 2, lettera c); 131; 132; 141; 153; 197; 204; 205; 240, commi 9 e 10; 252, commi 3 e 6; 253, commi 3, 10, 11 e 22, lettera a); 257, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per violazione degli artt. 76, 117, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, e 118 della Costituzione, nonche' del principio di leale collaborazione.

    1.1. - La ricorrente premette che il predetto d.lgs. n. 163 del 2006 e' stato emanato in attuazione della delega conferita al Governo con l'art. 25 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004), ai fini dell'attuazione della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

    La predetta legge n. 62 del 2005 ha conferito, inoltre, al Governo una ulteriore e distinta delega avente ad oggetto la adozione di "testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa" (art. 5, comma 1).

    1.2. - Sempre in via preliminare, la ricorrente sottolinea come il settore dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture rientri nell'ambito delle competenze della Regione, ai sensi degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, Cost.

    La ricorrente afferma, richiamando il contenuto della sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale, come non esista una materia relativa ai lavori pubblici, "i quali vanno qualificati a seconda dell'oggetto al quale afferiscono"; pertanto, tali lavori possono, di volta in volta, rientrare nell'ambito della potesta' legislativa esclusiva statale, ovvero concorrente, ovvero ancora residuale delle Regioni "come nel caso di lavori concernenti infrastrutture di interesse esclusivamente regionale o locale".

    Dal descritto riparto di competenze "deriva la imprescindibile e fondamentale distinzione tra "lavori pubblici di interesse nazionale" e "lavori pubblici di interesse regionale"".

    Tale distinzione varrebbe, sempre nella prospettiva regionale, anche per i contratti aventi ad oggetto servizi o forniture, trattandosi di contratti strumentali alla esecuzione e alla gestione di lavori e di opere pubbliche ovvero di contratti indispensabili al funzionamento di enti ed apparati. In particolare, si osserva come rientrerebbero nella potesta' legislativa residuale relativa alla organizzazione amministrativa i contratti per servizi e forniture posti in essere dalla Regione "per esigenze del proprio apparato".

    Nell'ambito delle competenze regionali ricadrebbero anche i contratti conclusi da altri enti territoriali "nei limiti in cui la Regione puo' determinarne le funzioni, in applicazione dei principi di cui all'art. 118, primo e secondo comma, Cost.".

    1.3. - Svolte le premesse sin qui riportate, la ricorrente assume, innanzitutto, la illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, seconda parte, limitatamente alle parole "programmazione di lavori pubblici", "organizzazione amministrativa", "compiti e requisiti del responsabile del procedimento", per violazione dell'art. 117 Cost.

    Per quanto attiene alla "programmazione di lavori pubblici", si sottolinea come la stessa non sia una materia in senso proprio ma un "modo di esercizio delle competenze", che deve essere disciplinato "di volta in volta con fonti statali o regionali a seconda dell'attinenza dell'attivita' di programmazione ad ambiti di competenza dello Stato o delle Regioni". Si conclude, pertanto, nel senso che la programmazione di lavori pubblici di interesse regionale rientra nella competenza residuale regionale.

    In relazione alla materia "organizzazione amministrativa", la ricorrente pone in evidenza che tale materia, con riferimento agli enti non statali, come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale (si cita la sentenza numero 17 del 2004), e' oggetto di potesta' legislativa regionale residuale e non concorrente (sottolineandosi come il Governo, sul punto, abbia, altresi', disatteso le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, Adunanza del 28 settembre 2006, n. 355).

    Infine, per quanto riguarda i "compiti e requisiti del responsabile del procedimento", si rileva come non si tratti, anche in questo caso, di un aspetto oggetto di potesta' legislativa concorrente, attenendo essi ai profili organizzativi "che sono lasciati alla libera regolazione del legislatore regionale".

    1.4. - La ricorrente assume, poi, la illegittimita' dell'art. 4, comma 3, per violazione dell'art. 76 Cost. - in relazione agli artt. 1, comma 6, e 5, comma 5, della legge n. 62 del 2005 - e dell'art. 117, quinto comma, Cost.

    La difesa regionale sottolinea che, con riferimento ai contratti "di rilevanza comunitaria", il Governo era stato delegato ad emanare solamente "le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B", tra le quali sono indicate le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (art. 1, comma 1, della legge n. 62 del 2005).

    Sul piano dei rapporti con l'ordinamento comunitario, si evidenzia come l'art. 117, quinto comma, Cost. attribuisca alle Regioni, nelle materie di loro competenza, il potere di dare attuazione ed esecuzione agli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. Tali modalita' sono state determinate con la legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), la quale prevede che le Regioni hanno il potere di dare immediata attuazione alle direttive comunitarie in tutte le materie di loro competenza, con possibilita' dello Stato di svolgere, in caso di inadempimento regionale, un intervento esclusivamente sostitutivo di natura preventiva, suppletiva e cedevole.

    La legge delega n. 62 del 2005 (in particolare, l'art. 1, comma 6) consentiva, in ragione della sussistenza di ambiti materiali di pertinenza regionale, l'attuazione delle direttive comunitarie nei limiti previsti dalla legge n. 11 del 2005.

    Invero, l'art. 4, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006 contiene una norma in linea con quanto consentito dalla legge n. 11 del 2005; sennonche', questa "e' insanabilmente contraddetta dal precedente comma 3 dello stesso art. 4, che vincola le Regioni al rispetto incondizionato di una serie di norme, fatte rientrare in...

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